F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 4/TFN-SVE del 11 Settembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 88 DELLA SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA CONTRO LE SOCIETÀ AC PERUGIA CALCIO SRL E ATALANTA BC SPA PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL’IMPORTO RESIDUO – PREMIO RENDIMENTO – CALCIATORE MANCINI GIANLUCA – DERIVANTE DA ACCORDO DEL 1.8.2016. Ordinanza. RECLAMO N°. 188 DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 CONTRO LA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL (RICORSO EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS – RISARCIMENTO DANNI PER FATTI DI CUI ALL’ART. 14 CGS – DANNI ARRECATI AGLI SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE “G. MOCCAGATTA” DI ALESSANDRIA AD OPERA DELLA TIFOSERIA OSPITE IN OCCASIONE DELLA GARA US ALESSANDRIA CALCIO 1912 – US GAVORRANO 1930 SRL DEL 3.12.2017). Ordinanza. RECLAMO N°. 190 DELLA SOCIETÀ ASD FUTSAL BISCEGLIE 1990 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BAVARESCO GUSTAVO, PUBBLICATA NEL C.U. 306/CAE-LND del 30.5.2018.

RECLAMO N°. 88 DELLA SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA CONTRO LE SOCIETÀ AC PERUGIA CALCIO SRL E ATALANTA BC SPA PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL’IMPORTO RESIDUO – PREMIO  RENDIMENTO – CALCIATORE MANCINI GIANLUCA – DERIVANTE DA ACCORDO DEL 1.8.2016.

Ordinanza.

RECLAMO N°. 188 DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 CONTRO LA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL (RICORSO EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS – RISARCIMENTO DANNI        PER FATTI DI CUI ALL’ART. 14 CGS - DANNI ARRECATI AGLI SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE        “G. MOCCAGATTA” DI ALESSANDRIA AD OPERA DELLA TIFOSERIA OSPITE IN OCCASIONE DELLA    GARA US ALESSANDRIA CALCIO 1912 – US GAVORRANO 1930 SRL DEL 3.12.2017).

Ordinanza.

RECLAMO N°. 190 DELLA SOCIETÀ ASD FUTSAL BISCEGLIE 1990 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BAVARESCO GUSTAVO, PUBBLICATA NEL C.U. 306/CAE-LND del 30.5.2018.

Con reclamo del 06.06.2018, la ASD Futsal Bisceglie 1990 ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la decisione della Commissione Accordi Economici, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 306/CAE del 30.05.2018, con la quale la Società reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Gustavo Bavaresco dell’importo totale di € 3.826,00, ovvero della somma residua allo stesso dovuta in forza dell’accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2017/2018.

A sostegno del proprio reclamo, la ASD Futsal Bisceglie 1990 rileva la presunta erroneità della decisione impugnata, laddove la medesima Società reclamante avrebbe già corrisposto al calciatore tutto quanto dovuto in virtù del suddetto accordo economico.

Ritualmente  notiziato  del reclamo,  il  calciatore  Gustavo  Bavaresco  controdeduce  eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per violazione del termine di cui all’art. 25bis del Regolamento LND e, nel merito, contestando quanto asserito dalla Società reclamante in merito al presunto avvenuto pagamento degli importi dovuti al suddetto calciatore.

Stante quanto sopra, in data 6 Settembre 2018 veniva trasmesso dalla Società reclamante e dal calciatore Gustavo Bavaresco a questo Tribunale Federale Nazionale la dichiarazione congiunta di intervenuto accordo tra le parti e conseguente rinuncia agli atti del giudizio.

Il reclamo veniva deciso all’udienza dell’11 Settembre 2018.

Il Tribunale Federale Nazionale prende atto dell’avvenuto deposito della dichiarazione congiunta di intervenuto accordo tra le parti e rinuncia agli atti del giudizio sottoscritta in data 29 Agosto 2018, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, preso atto della rinuncia congiunta delle parti, dichiara cessata la materia del contendere. Dispone addebitarsi la tassa.

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