F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 4/TFN-SVE del 11 Settembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 215 DELLA SOCIETÀ SS SRL AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI CONTRO LA SOCIETÀ SSD GATTOPARDO PALMA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 799 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SCHEMBRI SALVATORE), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 24.5.2018.

RECLAMO N°. 215 DELLA SOCIETÀ SS SRL AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI CONTRO LA SOCIETÀ SSD GATTOPARDO PALMA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 799 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SCHEMBRI SALVATORE), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 24.5.2018.

Con reclamo notificato in data 20.06.2018, la Società SS SRL Akragas Città Dei Templi ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 10/E del 24.05.2018, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Società SSD Gattopardo Palma Srl, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Salvatore Schembri, pari ad € 16.038,00, di cui € 11.880,00 a titolo di premio, ed € 4.158,00 a titolo di penale.

La SS SRL Akragas Città Dei Templi, a fondamento del proprio gravame, rilevava come la SSD Gattopardo Palma Srl avesse rilasciato in data 04 Aprile 2018, all’esito dell’introduzione del giudizio di primo grado, la liberatoria relativa al premio di preparazione in questione, regolarmente depositata in data 05 Aprile 2018 presso la Delegazione Provinciale di Agrigento (come risultante dalla copia che allegava, recante il timbro di avvenuto deposito).

In assenza di controdeduzioni, la vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 11.03.2018.

Dalla documentazione in atti risulta accertato che, in data 04 Aprile 2018, è stato tra le parti regolato il pagamento del premio di preparazione, relativo al calciatore Salvatore Schembri ed, all’esito, è stata conseguentemente rilasciata apposita liberatoria da parte della SSD Gattopardo Palma Srl, depositata in data 05 Agosto 2018 presso il Delegazione Provinciale di Agrigento.

La liberatoria in questione, prodotta per la prima volta nella presente sede di gravame, risulta pertanto valida ed efficace ai sensi dell'art. 96 NOIF, di talché si deve ritenere cessata la materia del contendere, quanto al pagamento del premio di preparazione.

Con riguardo, invece, all’applicazione della penale, la decisione di primo grado deve essere confermata, in quanto - da un lato - il pagamento relativo al premio è stato effettuato successivamente alla proposizione del ricorso della SSD Gattopardo Palma Srl (19 Febbraio 2018); e - dall’altro - in atti non v’è prova che prima della decisione alcuna delle due Società abbia trasmesso il documento alla Commissione Premi al fine di paralizzare l’ulteriore corso del procedimento.

Ne consegue che la delibera oggi impugnata è stata correttamente adottata, il che comporta, stante l’accoglimento del ricorso in quella sede, la legittima applicazione della penale ex art. 96 NOIF.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara cessata la materia del contendere e annulla, limitatamente alla pronuncia sul premio, la decisione della Commissione Premi e conferma per il resto quanto al pagamento della penale. Dispone addebitarsi la tassa.

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