F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 4/TFN-SVE del 11 Settembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 204 DELLA SOCIETÀ US SALERNITANA 1919 SRL CONTRO FALLIMENTO REGGINA CALCIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 949 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE NEMIA DOMENICO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

RECLAMO N°. 204 DELLA SOCIETÀ US SALERNITANA 1919 SRL CONTRO FALLIMENTO REGGINA CALCIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 949 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE NEMIA DOMENICO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

Con reclamo in data 22 giugno 2017 la US Salernitana 1919 srl ha impugnato la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 11/E del 19 giugno 2017, con la quale la Società reclamante è stata condannata al pagamento dell’importo totale di € 10.530,00, di cui

€ 7.020,00 a titolo di premio di preparazione in favore del fallimento Reggina Calcio spa per il calciatore Nemia Domenico, ed € 3.510,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

A sostegno del proprio reclamo ha assunto che la Reggina Calcio Spa essendo stata dichiarata fallita in data 7 giugno 2016 dal Tribunale di Reggio Calabria, si troverebbe fuori dell’ordinamento sportivo e pertanto ad essa non si applicherebbero le norme federali.

Conseguentemente, la decisione della Commissione Premi sarebbe illegittima poiché erroneamente pronunciata nei confronti di un soggetto estraneo all’ordinamento sportivo (curatela fallimentare). Ha dedotto, inoltre, che il rapporto tra il calciatore e la Reggiana Calcio sarebbe cessato di diritto il 7 giugno 2016 con la dichiarazione di fallimento del club e la sua decadenza dalla Federazione.

Il Fallimento Reggina Calcio ha depositato controdeduzioni eccependo la tardività dell’eccezione svolta dalla US Salernitana 1919 srl rimasta contumace in primo grado, e sostenendo la legittimità della  pronuncia della Commissione Premi essendo la  Società ancora affiliata alla Federazione.

Nel corso della riunione del 11 Ottobre 2017, le parti hanno chiesto congiuntamente un rinvio, stante la pendenza di trattative volte a definire la vertenza.

Rinviata la vertenza alla riunione del 26/03/2018, il Fallimento Reggina Calcio spa, con l’adesione della US Salernitana 1919 srl, ha fatto pervenire, in data 13/03/2018, nuova istanza di differimento.

Infine, la vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 11 Settembre 2018.

Nel corso dell’udienza, le parti si sono riportate ai propri scritti ed il difensore del Fallimento Reggina spa ha comunicato la decadenza dall’affiliazione alla FIGC di Reggina Calcio spa.

Il giudizio è improcedibile.

L’art. 16, comma 6 delle NOIF prevede infatti che: “il Presidente Federale delibera la revoca dell’affiliazione della Società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza gli effetti della revoca siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l’esercizio dell’impresa prosegua”.

Con  comunicato  Ufficiale  n.  13  del  28/02/2018  il  Commissario  Straordinario  della  FIGC  ha dichiarato la decadenza dell’affiliazione per inattività di Reggina Calcio spa. La Società pertanto, non è più un soggetto dell’ordinamento sportivo.

Da ciò deriva l’improcedibilità del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

preso  atto  di  quanto  dichiarato  dalla  difesa  del  Fallimento  Reggina  Calcio  Spa  e  disposta l’acquisizione del Com. Uff. n. 13/FIGC del 28.2.2018 con il quale il Commissario Straordinario della FIGC ha deliberato la decadenza dell’affiliazione per inattività della Reggina Calcio Spa. Dichiara l’improcedibilità del presente giudizio per l’intervento della decadenza.

Dispone incamerarsi la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it