F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 4/TFN-SVE del 11 Settembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 199 DELLA SOCIETÀ US INVERUNO CONTRO LA SOCIETÀ SSDRL ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 738 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CARBONE GABRIELE PAOLO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.

RECLAMO N°. 199 DELLA SOCIETÀ US INVERUNO CONTRO LA SOCIETÀ SSDRL ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 738 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CARBONE GABRIELE PAOLO), PUBBLICATA NEL     C.U. 10/E DEL 24.05.2018.

Con reclamo del 16.06.2018, la US Inveruno impugnava dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 10/E del 24.05.2018 e comunicata in data 14.06.2018 alla US Inveruno e in data 07.06.2018 alla SSDRL Accademia Internazionale Calcio, con la quale la Società reclamante era stata condannata al pagamento dell’importo totale di € 4.095,00, di cui € 3.276,00 a titolo di premio di preparazione in favore della SSDRL Accademia Internazionale Calcio ed €819,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

A sostegno del proprio reclamo, la US Inveruno contestava la falsa ed ingiusta applicazione dell’art. 96 NOIF, rilevando come, a suo avviso, stante l’avvenuto tesseramento del calciatore, con vincolo annuale, da parte della medesima US Inveruno nella stagione precedente l’assunzione del vincolo pluriennale (stagione 2016/2017), la SSDRL Accademia Internazionale Calcio non avrebbe avuto diritto al premio di preparazione per il calciatore Gabriele Paolo Carbone, in qualità di “unica”, bensì quale “penultima”.

Ritualmente notiziata del reclamo, la SSDRL Accademia Internazionale Calcio controdeduceva, eccependo l’inammissibilità del ricorso, in quanto generico, nonché l’infondatezza del reclamo stesso, stante la corretta applicazione da parte della Commissione Premi dell’art. 96 NOIF.

Il reclamo veniva deciso all’udienza dell’11 Settembre 2018. Il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.

Si rileva, infatti, che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, laddove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà, che informa l’istituto del premio di preparazione, senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente), e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente, e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Gabriele Paolo Carbone è stato tesserato per la US Inveruno con vincolo annuale nella stagione 2016/2017, e, con vincolo pluriennale, nella successiva stagione 2017/2018, mentre la SSDRL Accademia Internazionale Calcio ha tesserato il calciatore, con vincolo annuale, nella stagione 2015/2016.

Pertanto,  ai  fini della quantificazione  del  premio  di  preparazione,  non  rilevando  a  tal  fine  il tesseramento della US Inveruno, la SSDRL Accademia Internazionale Calcio deve essere considerata quale unica titolare  del vincolo annuale  del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società US Inveruno e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

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