F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 4/TFN-SVE del 11 Settembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 167 DELLA SOCIETÀ ASD COLLEGNO PARADISO CONTRO LA SOCIETÀ POZZOMAINA SRL SSD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 706 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROSTAGNO SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.4.2018.

RECLAMO N°. 167 DELLA SOCIETÀ ASD COLLEGNO PARADISO CONTRO LA SOCIETÀ POZZOMAINA SRL SSD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 706 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROSTAGNO SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E      DEL  26.4.2018.

Con ricorso n. 706 pervenuto il 05.02.2018 la Società Pozzomaina Srl SSD adiva la Commissione Premi di Preparazione chiedendo la condanna della ASD Collegno Paradiso al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF per avere quest’ultima tesserato con vincolo “giovane dilettante”, per la stagione sportiva 2017/2018 il giocatore Rostagno Simone, nato a Torino il 10/11/2000.

Con delibera in 9/E del 26.04/2018 la Commissione Premi accoglieva il ricorso, e condannava la ASD Collegno Paradiso al pagamento della somma 1.883,70, di cui € 1.638,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società Pozzomaina Srl SSD quale unica titolare del vincolo annuale ed € 245,70 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso tale delibera, con atto 17.05.2018, la ASD Collegno Paradiso ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale.

La ASD Collegno Paradiso, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito che la controparte non risulterebbe l’ultima titolare del vincolo annuale, bensì la penultima e, come tale, avrebbe diritto ad un premio di minore entità e ciò in quanto essa reclamante nelle stagioni 2015/2016 e 2016/2017 aveva tesserato il Rostagno come giovane dilettante.

La Pozzomaina Srl SSD, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non presentava controdeduzioni.

La vertenza veniva quindi decisa nella riunione dell’11 Settembre 2018. L'appello è infondato e deve essere rigettato.

Infatti, per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Rostagno Simone è stato tesserato per la ASD Collegno Paradiso con vincolo annuale nelle stagioni 2015/2016 e 2016/2017, e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2017/2018, mentre la Pozzomaina Srl SSD lo ha tesserato con vincolo annuale nella stagione 2014/2015.

In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la ASD Collegno Paradiso quale ultima Società ad aver  diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, le stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 nelle quali il Rostagno era tesserato con  vincolo annuale con la stessa ASD Collegno Paradiso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Collegno Paradiso e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone incamerarsi la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it