F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 4/TFN-SVE del 11 Settembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 185 DELLA SOCIETÀ ASD ROTUNDA MARIS CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIRTUS RE LEONE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 692 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PARISI SALVATORE), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.

RECLAMO N°. 185 DELLA SOCIETÀ ASD ROTUNDA MARIS CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIRTUS RE    LEONE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 692 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PARISI SALVATORE), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.

Con reclamo del 21 Maggio 2018 la Società ASD Rotunda Maris adiva questo Tribunale, impugnando la delibera della Commissione Premi di cui al C.U. 9/E del 26 Aprile 2018, comunicata mediante lettera raccomandata A.R. in data 14 Maggio 2018, con la quale era stata condannata a pagare alla ASD Virtus Re Leone Calcio il premio di preparazione relativo al calciatore Salvatore Parisi riferito alla s.s. 2016/2017, nella misura di € 2.184,00 oltre alla penale a favore della FIGC di € 546,00.

Sosteneva la reclamante di aver tesserato il calciatore Parisi in data 26 Agosto 2017, e di averlo successivamente svincolato in data 15 Dicembre 2017; tale svincolo, avvenuto nel corso della medesima s.s. 2017/2018, escluderebbe dunque il diritto al premio da parte della resistente, in quanto non si sarebbe perfezionata la condizione di cui all’art. 96 NOIF, ossia il permanere del “vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva”. Per tale ragione all’accordo inizialmente trovato con la ASD Rotunda Maris per una dilazione di pagamento, la cui prima rata di € 540,00 veniva pagata con assegno bancario in data 15.11.2017, non si dava più esecuzione ritenendolo invece nullo.

La ASD Rotunda Maris chiedeva pertanto l’annullamento della decisione impugnata e la restituzione di quanto in parte pagato (€ 540,00).

La ASD Virtus Re Leone Calcio non presentava proprie controdeduzioni.

Con Ordinanza del 24.7.2018 si disponeva l’audizione della Parti a seguito della quale il reclamo veniva dunque discusso e deciso nella riunione del 11.9.2018.

Il reclamo risulta infondato e deve pertanto respingersi. La condizione di cui all’art. 96 NOIF, ossia il vincolo del calciatore per almeno un’intera stagione sportiva, si riferisce al tesseramento dell’atleta da parte della Società richiedente il premio, e non già al tesseramento da parte di quella tenuta a corrisponderlo; il premio è infatti dovuto per il periodo di preparazione impartito dalla Società dilettantistica richiedente il premio, periodo che deve sussistere per almeno un’intera stagione sportiva. Nel caso in esame il tesseramento del Parisi nelle fila della ASD Virtus Re Leone Calcio si è protratto per più di una stagione sportiva (ininterrottamente dalla stagione 2013/2014 a quella 2017/2018); verificata dunque come sussistente la suddetta condizione, il diritto al premio da parte della resistente si è perfezionato al momento del primo tesseramento pluriennale del giovane calciatore da parte della ASD Rotunda Maris. Il successivo svincolo del calciatore nel corso della medesima stagione sportiva non rileva, e non esclude certo la debenza del premio. Nella liquidazione del premio deve però tenersi conto di quanto già corrisposto, per tale titolo, alla ASD Virtus Re Leone Calcio, la quale nell’audizione del 11.9.2018 ha confermato di aver ricevuto in data 15.11.2017 il pagamento di € 540,00, ossia la prima rata della dilazione di pagamento inizialmente concordata con la reclamante per il premio di preparazione del Parisi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla Società ASD Rotunda Maris e, per l’effetto, riforma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Condanna la Società ASD Rotunda Maris a corrispondere alla ASD Virtus Re Leone Calcio il premio di preparazione per il calciatore Salvatore Parisi di € 1.644,00 (Euro milleseicentoquarantaquattro/00).

Conferma la penale a favore della FIGC di € 546,00 (Euro cinquecentoquarantasei/00). Nulla per la tassa.

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