F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 4/TFN-SVE del 11 Settembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 198 DELLA SOCIETÀ ASD BELMONTE ANTELLA GRASSINA CONTRO LA SOCIETÀ ASD GREVIGIANA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 740 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CATARZI EDOARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.
RECLAMO N°. 198 DELLA SOCIETÀ ASD BELMONTE ANTELLA GRASSINA CONTRO LA SOCIETÀ ASD GREVIGIANA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 740 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CATARZI EDOARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.
Con ricorso n. 740 pervenuto il 13.03.2018 la Società ASD Grevigiana adiva la Commissione Premi di Preparazione, chiedendo la condanna della ASD Belmonte Antella Grassina al pagamento del premio di preparazione, previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato con vincolo “giovane dilettante”, per la stagione sportiva 2017/2018 il giocatore Catarzi Edoardo, nato a Bagno a Ripoli il 15/11/2000.
Con delibera in 10/E del 24 Maggio 2018 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la ASD Belmonte Antella Grassina al pagamento della somma € 1.255,80, di cui € 1.092,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Emanuele Belardi, quale unica titolare del vincolo annuale ed € 163,80 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.
Avverso tale delibera, con atto del 14.06.2018, la ASD Belmonte Antella Grassina ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, asserendo che, a seguito della richiesta del pagamento del premio da parte di ASD Grevigiana, le Società avevano trovato un accordo transattivo per un importo di € 436,80 da corrispondersi a titolo di premio di preparazione.
La reclamante assumeva, tuttavia, che, nonostante o molteplici solleciti, la ASD Grevigiana provvedeva al ritiro del relativo assegno bancario solo in data 5/04/2018 e che, in detta data, le Società sottoscrivevano, altresì, una liberatoria con la quale ASD Grevigiana si impegnava a ritirare il ricorso presentato innanzi alla Commissione Premi.
La ASD Grevigiana ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non inviava controdeduzioni, e la vertenza veniva decisa nella riunione dell’11 Settembre 2018.
Ai sensi dell’art. 96, comma 3, NOIF, affinché la Commissione Premi possa prendere in considerazione l’avvenuta transazione tra le parti, è necessario allegare “l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale”.
A seguito dell’esame della documentazione in atti, nel caso di specie, risulta, tuttavia, accertata la mancata produzione (e/o comunicazione) presso la Commissione Premi della liberatoria attestante l’avvenuto accordo tra le parti.
Per tali ragioni, la delibera della Commissione Premi risulta essere stata correttamente assunta. L’avvenuto pagamento del premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio.
Tuttavia, tale circostanza non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi, alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa, che resta, comunque, confermata per la corretta attivazione della Commissione Premi e di questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara cessata la materia del contendere e annulla, limitatamente alla pronuncia sul premio, la decisione della Commissione Premi e conferma per il resto quanto al pagamento della penale. Dispone addebitarsi la tassa.
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