F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 1 DELLA SOCIETÀ US SESTESE CONTRO LA SOCIETÀ ACD ACADEMY LEGNANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 813 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAZACU GRACOS), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.

RECLAMO N°. 1 DELLA SOCIETÀ US SESTESE CONTRO LA SOCIETÀ ACD ACADEMY LEGNANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE  PREMI  (RIC.  N.  813  –  PREMIO  DI  PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAZACU GRACOS), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.

Con reclamo del 29 giugno 2018 la US Sestese Calcio ha impugnato la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 11/E del 13 giugno 2018 (trasmesso alle parti in data 29/30 giugno 2018), con la quale la Società reclamante è stata condannata al pagamento dell’importo totale di € 3.412,50, di cui € 2.730,00 a titolo di premio di preparazione, in favore della ACD Academy Legnano Calcio in relazione al tesseramento del calciatore Cazacu Dragos, ed € 682,50 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

A sostegno del proprio reclamo la US Sestese Calcio produceva liberatoria del 20 Aprile 2018 debitamente firmata dalla controparte e vistata dal competente delegazione provinciale FIGC. Ancora  poi  la  reclamante  esponeva  che  la  medesima  liberatoria  veniva  inviata  via  fax  alla Commissione Premi in data 3 Maggio 2018, dunque ben prima dell’adozione della decisione oggi impugnata.

La ACD Academy Legnano Calcio non faceva pervenire controdeduzioni.

La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 16 Ottobre 2018. Il reclamo merita di essere accolto.

Risulta invero in atti che, con regolare liberatoria del 20 Aprile 2018 (munita di autentica della competente delegazione provinciale FIGC), la ACD Academy Legnano Calcio abbia dichiarato di non aver nulla a che pretendere in relazione al premio di preparazione del calciatore Cazacu Dragos; tale liberatoria risulta poi anche inviata a cura delle parti alla Commissione Premi in data antecedente alla decisione oggi impugnata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società US Sestese e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it