F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 222 DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ SSDRL ACCADEMIA INTERNAZIONALE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 840 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LORENZI ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 13.6.2018.

RECLAMO N°. 222 DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ SSDRL ACCADEMIA INTERNAZIONALE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 840 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LORENZI ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 13.6.2018.

Con ricorso n. 840 pervenuto il 17.04.2018 la Società SSDRL Accademia Internazionale adiva la Commissione Premi di Preparazione chiedendo la condanna del Novara Calcio Spa al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle N.O.I.F., per avere quest’ultima tesserato con vincolo “giovane dilettante”, per la stagione sportiva 2017/2018, il giocatore LORENZI ANDREA, nato a Segrate il 18.02.2003.

Con delibera n. 11/E del 13 giugno 2018 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la Società Novara Calcio Spa al pagamento della somma € 24.570,00, di cui € 16.380,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società SSDRL Accademia Internazionale quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 8.190,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso tale delibera, con atto del 28.06.2018, il Novara Calcio Spa proponeva rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, asserendo di aver ricevuto il ricorso in data 19.04.2018, e di aver provveduto al pagamento dell’importo dovuto a titolo di premio in data 30.04.2018, chiedendo, al contempo, alla SSDRL Accademia Internazionale l’invio della liberatoria.

La reclamante assumeva, altresì, di aver inviato, a mezzo pec, in data 7.05.2018, alla Commissione Premi FIGC ed alla SSDRL Accademia Internazionale, la ricevuta del pagamento e di aver, più volte, sollecitato la SSDRL Accademia Internazionale al rilascio della liberatoria.

Affermava, infine, che la liberatoria veniva rilasciata in data 06.06.2018 e depositata innanzi alla Commissione Premi in data 13.06.2018.

La SSDRL Accademia Internazionale, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non inviava controdeduzioni, e la vertenza veniva decisa nella riunione del 16 Ottobre 2018.

Il reclamo è fondato e va accolto.

Ed infatti, ai sensi dell’art. 96, comma 3, NOIF, affinché la Commissione Premi possa prendere in considerazione l’avvenuta transazione tra le parti, è necessario allegare “l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale”.

A seguito dell’esame della documentazione in atti risulta la produzione, presso la Commissione Premi, della liberatoria attestante l’avvenuto accordo tra le parti.

Al momento della decisione, pertanto, il premio era stato corrisposto e risultava, altresì, sottoscritta e depositata la liberatoria attestante il pagamento.

La decisione impugnata deve quindi essere annullata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società Novara Calcio Spa e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

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