F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 18 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE VECCHIONE ANGELA, PUBBLICATA NEL C.U. 46/CAE-LND del 25.7.2018.
RECLAMO N°. 18 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE VECCHIONE ANGELA, PUBBLICATA NEL C.U. 46/CAE-LND del 25.7.2018.
Con reclamo trasmesso a mezzo raccomandata a.r. del 30 Marzo 2018, la calciatrice Angela Vecchione si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici esponendo di avere concluso con la Società ASD Pescara Calcio 5 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 8.825,00, a mezzo ratei mensili, per la stagione sportiva 2017/18. Precisato di avere percepito la minore somma di € 3.780,00, chiedeva, quindi, la condanna della Società al pagamento della somma di € 5.045,00, di cui € 4.162,50 per mensilità scadute ed € 882,50 per mensilità a scadere.
La Società si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l’inammissibilità del reclamo per asserita difformità delle sottoscrizioni della calciatrice tra ricorso e mandato conferito al procuratore. Nel merito contestava la pretesa deducendo: l’insussistenza dell’inadempimento stante – a suo dire – il termine di pagamento alla scadenza della stagione di riferimento; l’impossibilità di pretendere un adempimento futuro per rate non ancora scadute; la violazione dell’obbligo di messa in mora; obbligo di liquidazione delle somme al lordo delle ritenute.
Con decisione del 25 Luglio 2018, C.U. 46/CAE in pari data, la Commissione Accordi Economici, rigettate tutte le eccezioni della Società, in accoglimento del reclamo condannava la Società ASD Pescara Femminile al pagamento della somma di € 5.045,00 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell’accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2017/2018.
Con ricorso del 1 Agosto 2018 la Società ASD Pescara Femminile adiva questo Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici.
A fondamento del gravame il sodalizio eccepiva l’inesistenza della messa in mora, poiché il tesserato ha notificato il ricorso (a suo dire in violazione dell’art. 1219 c.c.) già dal mese di Marzo 2018, così reclamando anche somme su ratei non ancora scaduti.
Su tali premesse il sodalizio sportivo chiedeva la riforma della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici.
Si costituiva in giudizio la tesserata calciatrice Vecchione Angela, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame per inesistenza della notifica, per essere stata eseguita da posta elettronica certificata appartenente a soggetto privo di mandato.
Nel merito precisava che l’obbligo di messa in mora non sarebbe applicabile al Regolamento della LND, alla luce dell’iter da seguire per ottenere l’accertamento del credito maturato in capo al calciatore dilettante.
Alla riunione del 16 Ottobre 2018, sentiti i legali delle parti, il ricorso è stato discusso e deciso. Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato per i seguenti motivi.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione dell’inesistenza della notifica dell’appello, sollevata dalla difesa della calciatrice, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa.
Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara Femminile) è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell’atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.
Passando all’unico motivo di gravame prospettato dalla ASD Pescara Femminile, e cioè all’asserita violazione dell’obbligo di messa in mora, si rileva che l’eccezione, già dedotta innanzi alla Commissione Accordi Economici e da questa disattesa con pronuncia immune da vizi, è palesemente infondata, posto che alcuna norma federale impone tale prescrizione quale requisito di procedibilità della domanda.
Va peraltro evidenziato che il procedimento endofederale di competenza della Commissione Accordi Economici è disciplinato dall’art. 25 bis del Regolamento della L.N.D. e non soggiace alle previsioni codicistiche ordinarie.
Si conferma, pertanto, l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici.
Per questi motivi.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara Femminile e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND.
Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della calciatrice Vecchione Angela, quantificate in € 300,00 (Euro trecento/00).
Dispone addebitarsi la tassa.
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