F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 19 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE SICLARI VALENTINA, PUBBLICATA NEL C.U. 46/CAE-LND del 25.7.2018.

RECLAMO N°. 19 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE SICLARI VALENTINA, PUBBLICATA NEL C.U. 46/CAE-LND del 25.7.2018.

Con reclamo trasmesso a mezzo raccomandata a.r. e pec del 30 Marzo 2018, la calciatrice Valentina Siclari si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici esponendo di avere concluso con la Società ASD Pescara Calcio 5 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 8.000,00, a mezzo ratei mensili, per la stagione sportiva 2017/18. Precisato di avere percepito la minore somma di € 1.500,00, chiedeva, quindi, la condanna della Società al pagamento della somma di € 6.500,00, di cui € 4.100,00 per mensilità scadute ed € 2.400,00 per mensilità a scadere.

La Società si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l’inammissibilità del reclamo per asserita difformità delle sottoscrizioni della calciatrice tra ricorso e mandato conferito al procuratore. Nel merito contestava la  pretesa deducendo: l’insussistenza dell’inadempimento stante – a suo dire – il termine di pagamento alla scadenza della stagione di riferimento; l’impossibilità di pretendere un adempimento futuro per rate non ancora scadute; la violazione dell’obbligo di messa in mora; l’inadempimento della calciatrice per avere disertato sia le sedute di allenamento che le gare ufficiali a cui era stata convocata.

Proponeva,  quindi, domanda riconvenzionale fondata sull’allegato inadempimento della calciatrice.

Con decisione del 25 Luglio 2018, C.U. 46/CAE in pari data, la Commissione Accordi Economici, rigettate tutte le eccezioni della Società, in accoglimento del reclamo condannava la Società ASD Pescara Femminile al pagamento della somma di € 6.500,00 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell’accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2017/2018.

Con ricorso del 1 Agosto 2018 la Società ASD Pescara adiva questo Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici.

A fondamento del gravame il sodalizio eccepiva l’inesistenza di una messa in mora, poiché la tesserata aveva notificato il ricorso (a suo dire in violazione dell’art. 1219 c.c.) già dal mese di Marzo 2018, così reclamando anche somme su ratei non ancora scaduti.

L’odierna appellante censurava poi l’inadempimento della prestazione della tesserata, per non essersi presentata né agli allenamenti né alle gare ufficiali, rimanendo addirittura irreperibile all’indirizzo comunicato in sede di accordo economico.

Ciò posto, la Società ASD Pescara Femminile reclamava la riduzione dell’importo previsto dall’accordo economico oltre ad un risarcimento del danno.

Su tali premesse il sodalizio sportivo chiedeva la riforma della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici, unitamente all’accoglimento della domanda riconvenzionale, oltre spese di lite.

Si costituiva in giudizio la tesserata calciatrice Siclari Valentina eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame per inesistenza della notifica per essere stata eseguita da posta elettronica certificata appartenente a soggetto privo di mandato.

Nel merito impugnava estensivamente le avverse pretese precisando che: l’obbligo di messa in mora non sarebbe applicabile al Regolamento della LND, alla luce dell’iter da seguire per ottenere l’accertamento del credito maturato in capo al calciatore dilettante; l’inadempimento della calciatrice sarebbe pretestuoso, poiché la calciatrice non avrebbe mai ricevuto alcuna contestazione. Sicché eccepiva l’inammissibilità della produzione documentale dei plichi asseritamente spediti alla calciatrice, poiché prodotti per la prima volta in appello, pur essendo nella disponibilità del sodalizio già durante il procedimento di prime cure.

Alla riunione del 16 Ottobre 2018, il difensore della Società ASD Pescara Femminile chiedeva la sospensione del procedimento, asserendo che la Procura Federale avrebbe avviato un’indagine in capo alla tesserata. Avverso tale richiesta il difensore della tesserata Siclari Valentina si opponeva.

Dopo ampia discussione il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato per i seguenti motivi. Preliminarmente va disattesa la richiesta di sospensione del procedimento avanzata dal difensore della Società appellante, atteso che non risulta fornita alcuna prova dell’asserita apertura delle indagini, né tanto meno delle ragioni per le quali la stessa sarebbe stata avviata, onde poterne desumere la rilevanza ai fini del presente giudizio.

Va, di poi, disattesa l’eccezione dell’inesistenza della notifica dell’appello sollevata dalla difesa della calciatrice, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa.

Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio, ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata, appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara Femminile), è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell’atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.

Passando ai motivi di gravame prospettati dalla ASD Pescara Femminile, si rileva che l’impugnazione risulta fondata su parte delle medesime argomentazioni dedotte innanzi alla Commissione Accordi Economici e da questa disattese con pronuncia immune da vizi.

Ed invero infondata, e pertanto da rigettare, è l’eccezione dell’obbligo di messa in mora, posto che alcuna norma federale impone tale prescrizione quale requisito di procedibilità della domanda.

Va peraltro evidenziato che il procedimento endofederale di competenza della Commissione Accordi Economici è disciplinato dall’art. 25 bis del Regolamento della L.N.D. e non soggiace alle previsioni codicistiche ordinarie.

Destituita di fondamento giuridico inoltre è l’eccezione sull’inadempimento della prestazione.

La produzione documentale dei plichi spediti alla calciatrice per asserite contestazioni, e la cui attestazione  di  invio  risulta  peraltro  illeggibile,  è  inammissibile,  poiché  trattasi  di  documenti prodotti per la prima volta in appello (non vi è prova in atti dell’impossibilità da parte del sodalizio di produzione in primo grado).

Giova ricordare che il procedimento sportivo, incentrato sulle esigenze di speditezza e celerità, impone che il perimetro della controversia ed il quadro probatorio siano perfettamente delineati già dalla prima fase del giudizio. I documenti e gli atti, depositati dopo la scadenza di ciascun termine, devono ritenersi inammissibili e tardivi, tant’è che l’eventuale deposito degli stessi in appello, alla stregua del giudizio di primo grado, deve considerarsi parimenti tardivo.

Come rettamente rilevato dalla Commissione Accordi Economici, la Società si è limitata in primo grado a depositare una comunicazione scritta di presunta contestazione, di cui non è stata fornita la prova dell’effettiva notifica alla controparte, e che, comunque, non risulta supportata da ulteriori elementi probatori attestanti i fatti contestati.

In mancanza di ciò, non può che ritenersi infondata la tesi dell’inadempimento della prestazione così come la domanda riconvenzionale.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara Femminile e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della calciatrice Siclari Valentina, quantificate in € 300,00 (Euro trecento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

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