F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 208 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PIETRANGELO LORENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.
RECLAMO N°. 208 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PIETRANGELO LORENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.
Con reclamo trasmesso a mezzo raccomandata a.r. del 30 Marzo 2018, il calciatore Pietrangelo Lorenzo si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici esponendo di avere concluso, con la Società ASD Pescara, un accordo economico di durata pluriennale prevedente la corresponsione lorda annua di € 6.000,00 per la stagione sportiva 2016/2017, di € 17.000,00 per la stagione sportiva 2017/2018 e di € 20.000,00 per la stagione sportiva 2018/2019.
Precisato di aver percepito la minore somma di € 2.382,00 nella stagione sportiva 2017/2018 chiedeva, quindi, la condanna della Società al pagamento della residua somma di € 14.168,00, di cui € 9.518,00 per mensilità scadute ed € 5.100,00 per mensilità a scadere.
La Società si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare, l’inammissibilità del reclamo per asserita difformità delle sottoscrizioni del calciatore tra ricorso e mandato conferito al procuratore. Nel merito contestava la pretesa deducendo: l’insussistenza dell’inadempimento stante – a suo dire – il termine di pagamento alla scadenza della stagione di riferimento; l’impossibilità di pretendere un adempimento futuro per rate non ancora scadute; l’inesistenza di una messa in mora, poiché il tesserato aveva notificato il ricorso (a suo dire in violazione dell’art. 1219 c.c.) già dal mese di Marzo 2018, così reclamando anche somme su ratei non ancora scaduti; riduzione dell’ammontare delle somme richieste dal calciatore in relazione ai ratei non ancora maturati; l’obbligo di liquidazione delle somme al netto e non al lordo di ritenute di legge.
Con decisione del 12 giugno 2018, in C.U. 330/CAE in pari data, la Commissione Accordi Economici, rigettate tutte le eccezioni della Società, in accoglimento del reclamo condannava la Società ASD Pescara al pagamento della somma di € 14.618,00 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell’accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2017/2018.
Con ricorso del 19 giugno 2018 la Società ASD Pescara adiva questo Tribunale Federale, per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici.
A fondamento del gravame il sodalizio eccepiva l’inesistenza di verifiche di sottoscrizione fra ricorso di prime cure e mandato conferito al procuratore che avrebbe dovuto indurre il Collegio di prime cure a richiedere, da un lato, la produzione di originali per dimostrare la genuinità delle sottoscrizioni del tesserato, dall’altro l’intervento della Procura Federale per la verifica della sottoscrizione anche a mezzo di perizia calligrafica.
L’odierna appellante censurava poi l’illogica interpretazione (a suo dire), operata dalla Commissione Accordi Economici in relazione al pagamento del compenso annuo da ripartire in dieci rate, tenuto conto del termine del 30 giugno (di estinzione dell’obbligazione) indicato nell’accordo economico.
Eccepiva inoltre l’illogica richiesta di somme fondata su un adempimento futuro poiché comprensivo di ratei non ancora maturati. A dire del sodalizio, infatti, il calciatore avrebbe dovuto notificare, prima del reclamo, una messa in mora come previsto dall’art. 1219 c.c.
Lamentava ancora la Società ASD Pescara il limite di operatività della Commissione Accordi Economici per importi economici eccedenti gli € 28.158,00, come previsto dal combinato disposto dell’art. 25 bis, comma 2, del Regolamento della LND con l’art. 94 ter, comma 6, delle NOIF.
Il sodalizio appellante censurava infine l’erronea quantificazione delle somme operate dalla Commissione Accordi Economici, per essere state calcolate al lordo e non al netto degli oneri fiscali.
Su tali premesse il sodalizio sportivo chiedeva la riforma della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici.
Si costituiva in giudizio il tesserato Pietrangelo Lorenzo, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame per inesistenza della notifica, per essere stata eseguita da posta elettronica certificata appartenente a soggetto privo di mandato.
Nel merito impugnava estensivamente le avverse pretese precisando che: la firma apocrifa potrebbe essere contestata solo dal presunto autore della sottoscrizione e non anche dal sodalizio sportivo; l’ammontare delle somme da erogare al tesserato, come previsto dall’accordo economico, andrebbe ripartito in dieci rate mensili da liquidarsi entro il termine residuale della stagione sportiva di riferimento; l’eccepito inadempimento futuro sarebbe stato superato dalla decisione della Commissione Accordi Economici nella parte in cui stabiliva che lo svincolo unilaterale dei calciatori avrebbe ingenerato l’immediata scadenza dell’obbligazione di pagamento del compenso; l’obbligo di messa in mora non sarebbe applicabile al Regolamento della LND, alla luce dell’iter da seguire per ottenere l’accertamento del credito maturato in capo al calciatore dilettante; l’eccezione di incompetenza per valore della Commissione Accordi Economici sarebbe inammissibile poiché, sebbene frutto di un copia e incolla di altro giudizio, non sarebbe stata proposta in primo grado e comunque le somme reclamate dal tesserato sarebbero pari ad € 14.618,00; la quantificazione delle somme andrebbe sempre eseguita al lordo di ritenute di legge, così come previsto nell’accordo economico sottoscritto fra le parti.
Alla riunione del 16 Ottobre 2018, sentiti i legali delle parti, il ricorso è stato discusso e deciso.
Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato per i seguenti motivi. Preliminarmente va disattesa l’eccezione dell’inesistenza della notifica dell’appello sollevata dalla difesa del calciatore, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa.
Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio, ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara), è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell’atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.
Passando ai motivi di gravame prospettati dalla ASD Pescara, si rileva che l’impugnazione risulta fondata su parte delle medesime argomentazioni (ad eccezione dell’incompetenza per valore) dedotte innanzi alla Commissione Accordi Economici, e da questa disattese con pronuncia immune da vizi.
Ed invero, il primo motivo di gravame, con il quale è stata dedotta l’inesistenza di verifiche di sottoscrizione fra ricorso e mandato è da ritenersi inammissibile, atteso che come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici non si comprende se sia stata eccepita la falsificazione della firma del soggetto che conferisce la procura, o la contraffazione della sottoscrizione apposta in calce al reclamo. Ci troviamo di fronte ad un’eccezione generica ed infondata, poiché sfornita di prove tese a supportare la doglianza. Del resto, anche a volere, per mera ipotesi, dar credito alla tesi dell’apocrifia della firma, è il caso di evidenziare che solo l’autore della sottoscrizione può mettere in dubbio l’autenticità della firma, e non anche il terzo. Nel nostro Ordinamento, anche generale, è, infatti, consentito di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte. Secondo l’orientamento consolidato (Cass. 23669/2015) solo il presunto autore della firma ne potrebbe contestare l’autenticità, dichiarando che non sia la propria; non spetta, invece, all’altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla sia stato un altro soggetto. Peraltro è assorbente rilevare, sul punto, che la normativa di riferimento preveda che il procedimento sia instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore, così facoltizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente. Parimenti infondata, e pertanto va rigettata, è l’eccezione dell’insussistenza dell’inadempimento da parte del sodalizio sportivo, atteso che l’art. 94 ter, comma 2, NOIF testualmente prescrive che gli accordi possono “(…) prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo (…)”. Tale evenienza risulta peraltro confermata dall’accordo economico sottoscritto fra le parti, ed in particolare all’art. 3, è stato pattuito che la Società si è impegnata ad erogare, entro la stagione sportiva, l’importo annuo pattuito in dieci rate mensili di uguale importo. A fronte, quindi, della previsione convenzionale in questione che contempla il pagamento in rate mensile, ne consegue che l’omesso pagamento,, entro tale lasso temporale mensile, configuri l’inadempimento.
Anche l’eccezione sull’adempimento futuro per rate non ancora scadute è infondata e va rigettata. Come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici il sodalizio sportivo, nel rinunciare a proseguire il campionato di competenza (C.U. 754/FIGC del 6 Aprile 2018), si è reso inadempiente al punto da ingenerare lo svincolo di autorità di tutti i calciatori tesserati (C.U. 835/FIGC del 6 Maggio 2018).
Tale svincolo ha determinato la cessazione del rapporto per effetto del comportamento unilaterale della Società, e quindi l’immediata scadenza dell’obbligazione di pagamento, tanto da rendere legittima la richiesta di tutta l’obbligazione contrattuale.
Parimenti infondata è anche l’eccezione dell’obbligo di messa in mora, posto che alcuna norma federale imponga tale prescrizione, quale requisito di procedibilità della domanda.
Va peraltro evidenziato che il procedimento endofederale di competenza della Commissione Accordi Economici è disciplinato dall’art. 25 bis del Regolamento della L.N.D. e non soggiace alle previsioni codicistiche ordinarie.
Inammissibile invece è l’eccezione dell’incompetenza per valore della Commissione Accordi Economici, poiché proposta per la prima volta in appello.
Parimenti infondata è anche l’eccezione sulla quantificazione delle somme (al lordo e non al netto delle ritenute di legge), operata dalla Commissione Accordi Economici.
All’uopo giova ricordare che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo debba detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza però di prova non solo del pagamento degli importi dovuti, ma anche dei relativi oneri fiscali, l’accertamento e la liquidazione deve essere eseguita al lordo e non al netto degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo.
Per questi motivi.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND.
Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Pietrangelo Lorenzo, quantificate in € 500,00 (Euro cinquecento/00).
Dispone addebitarsi la tassa.
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