F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 214 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE PEREIRA VANESSA CRISTINA, PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.
RECLAMO N°. 214 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE PEREIRA VANESSA CRISTINA, PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.
Con reclamo trasmesso a mezzo raccomandata a.r. del 4 Aprile 2018, la calciatrice Pereira Vanessa Cristina si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici esponendo di avere concluso, con la Società ASD Pescara Femminile, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda annua di € 28.150,00 per la stagione sportiva 2017/2018.
Precisato di aver percepito la minore somma di € 6.086,00, chiedeva, stante l’intervenuto svincolo in data 6 Marzo 2018, la condanna della Società al pagamento della residua somma di € 12.211,50. La Società si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del reclamo per asserita difformità delle sottoscrizioni del calciatore tra ricorso e mandato conferito al procuratore. Nel merito contestava la pretesa deducendo: l’insussistenza dell’inadempimento stante (a suo dire) il termine di pagamento alla scadenza della stagione di riferimento; l’impossibilità di pretendere un adempimento futuro per rate non ancora scadute; la violazione dell’obbligo di messa in mora; la riduzione delle somme reclamate dalla tesserata, alla luce dello svincolo intervenuto; l’obbligo di liquidazione delle somme al netto e non al lordo delle ritenute di legge.
Con decisione del 12 giugno 2018, in C.U. 330/CAE in pari data, la Commissione Accordi Economici, rigettate tutte le eccezioni della Società, in accoglimento del reclamo condannava la Società ASD Pescara al pagamento della somma di € 11.76280 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell’accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2017/2018.
Con ricorso del 19 giugno 2018 la Società ASD Pescara adiva questo Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici.
A fondamento del gravame il sodalizio eccepiva l’inesistenza di verifiche di sottoscrizione fra ricorso di prime cure e mandato conferito al procuratore, che avrebbe dovuto indurre il Collegio di prime cure a richiedere, da un lato, la produzione degli originali per dimostrare la genuinità delle sottoscrizioni del tesserato, dall’altro l’intervento della Procura Federale per la verifica della sottoscrizione anche a mezzo di perizia calligrafica.
L’odierna appellante censurava poi l’illogica interpretazione – a suo dire –, operata dalla Commissione Accordi Economici in relazione al pagamento del compenso annuo da ripartire in dieci rate, tenuto conto del termine del 30 giugno (di estinzione dell’obbligazione) indicato nell’accordo economico.
Eccepiva inoltre l’illogica richiesta di somme, fondata su un adempimento futuro poiché comprensivo di ratei non ancora maturati. A dire del sodalizio, infatti, la calciatrice avrebbe dovuto notificare, prima del reclamo, una messa in mora come previsto dall’art. 1219 c.c.
Lamentava ancora la Società ASD Pescara Femminile l’erronea quantificazione delle somme operate dalla Commissione Accordi Economici, per essere state calcolate al lordo e non al netto degli oneri fiscali.
Su tali premesse il sodalizio chiedeva la riforma della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici.
Si costituiva in giudizio la tesserata Pereira Vanessa Cristina, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame per inesistenza della notifica, per essere stata eseguita da posta elettronica certificata, appartenente a soggetto privo di mandato.
Nel merito impugnava estensivamente le avverse pretese precisando che: la firma apocrifa potrebbe essere contestata solo dal presunto autore della sottoscrizione e non anche dal sodalizio sportivo; l’ammontare delle somme da erogare al tesserato, come previsto dall’accordo economico, andrebbe ripartito in dieci rate mensili da liquidarsi entro il termine residuale della stagione sportiva di riferimento. Di conseguenza, essendosi risolto l’accordo economico in data 6 Marzo 2018, tale data che decorrerebbe il termine ultimo di estinzione dell’obbligazione; l’obbligo di messa in mora non sarebbe applicabile al Regolamento della LND, alla luce dell’iter da seguire per ottenere l’accertamento del credito maturato in capo al calciatore dilettante; la quantificazione delle somme andrebbe sempre eseguita al lordo di ritenute di legge, così come previsto nell’accordo economico sottoscritto fra le parti.
Alla riunione del 16 Ottobre 2018, sentiti i legali delle parti, il ricorso è stato discusso e deciso. Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato per i seguenti motivi.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione dell’inesistenza della notifica dell’appello sollevata dalla difesa del calciatore, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa.
Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara), è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell’atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.
Passando ai motivi di gravame prospettati dalla ASD Pescara, si rileva che l’impugnazione risulti fondata su parte delle medesime argomentazioni dedotte innanzi alla Commissione Accordi Economici e da questa disattese con pronuncia immune da vizi.
Ed invero, il primo motivo di gravame, con il quale è stata dedotta l’inesistenza di verifiche di sottoscrizione fra ricorso e mandato è da ritenersi inammissibile in quanto non lascia intendere il fumus dell’eccezione. L’appellante, infatti, non fa comprendere se intenda eccepire la falsificazione della firma del soggetto che conferisce la procura, o la contraffazione della sottoscrizione apposta in calce al reclamo. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un’eccezione generica ed infondata, poiché sfornita di prove tese a supportare la doglianza. Del resto, anche a volere, per mera ipotesi, dar credito alla tesi dell’apocrifia della firma, è il caso di evidenziare che solo l’autore della sottoscrizione potrebbe mettere in dubbio l’autenticità della firma, e non anche il terzo. Nel nostro Ordinamento, anche generale, è, infatti, consentito di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte. Secondo l’orientamento consolidato (Cass. 23669/2015) solo il presunto autore della firma ne potrebbe contestare l’autenticità, dichiarando che non sia la propria; non spetta, invece, all’altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla sia stato un altro soggetto. Peraltro è assorbente rilevare, sul punto, che la normativa di riferimento preveda che il procedimento sia instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore, così facoltizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente.
Parimenti infondata, e pertanto va rigettata, è l’eccezione dell’insussistenza dell’inadempimento da parte del sodalizio sportivo, atteso che l’art. 94 ter, comma 2, NOIF testualmente prescrive che gli accordi possono “(…) prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo (…)”. Tale evenienza risulta peraltro confermata dall’accordo economico sottoscritto fra le parti, ed in particolare dall’art. 3, ove è stato pattuito che la Società si sia impegnata ad erogare, entro la stagione sportiva, l’importo annuo pattuito in dieci rate mensili di uguale importo. A fronte, quindi, della previsione convenzionale in questione che contempla il pagamento in rate mensile, ne consegue che l’omesso pagamento, entro tale lasso temporale mensile, configuri l’inadempimento.
Va peraltro evidenziato, come correttamente evidenziato dalla Commissione Accordi Economici, che il termine di estinzione della presente obbligazione sia da ricollegare alla data di svincolo intercorso fra le parti. È dalla data del 6 Marzo 2018 che il sodalizio avrebbe dovuto estinguere la propria obbligazione.
Parimenti infondata è anche l’eccezione dell’obbligo di messa in mora, posto che alcuna norma federale imponga tale prescrizione, quale requisito di procedibilità della domanda.
Va peraltro evidenziato che il procedimento endofederale di competenza della Commissione Accordi Economici è disciplinato dall’art. 25 bis del Regolamento della L.N.D. e non soggiace alle previsioni codicistiche ordinarie.
Infondata inoltre è anche l’eccezione sulla quantificazione delle somme operata dalla Commissione Accordi Economici sia in ordine all’ammontare, che in ordine al lordo e non al netto delle ritenute di legge. Giova ricordare, in merito al riconoscimento dell’importo al lordo o al netto delle ritenute di legge, che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo debba detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza però di prova non solo del pagamento degli importi dovuti, ma anche dei relativi oneri fiscali, l’accertamento e la liquidazione deve essere eseguita al lordo e non al netto degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo.
Per questi motivi.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara Femminile e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND.
Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della calciatrice Pereira Vanessa Cristina, quantificate in € 400,00 (Euro quattrocento/00).
Dispone addebitarsi la tassa.
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