F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 219 DELLA SOCIETÀ SS JUVE STABIA SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD MAURIZIO LANZARO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 750 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DE BLASIO DOMENICO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.

 

RECLAMO N°. 219 DELLA SOCIETÀ SS JUVE STABIA SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD MAURIZIO LANZARO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 750 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER  IL CALCIATORE  DE  BLASIO  DOMENICO),  PUBBLICATA NEL  C.U.  10/E DEL 24.05.2018.

Con reclamo notificato in data 22.06.2018, la Società SS Juve Stabia Srl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione vertenze economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 10/E del 24.05.2018, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Società ASD Maurizio Lanzaro, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Raffaele Lorenzo, pari ad € 16.038,00, di cui € 11.880,00 a titolo di premio, ed € 4.158,00 a titolo di penale.

La SS Juve Stabia Srl, a fondamento del proprio gravame, eccepiva preliminarmente, il difetto della regolarità del contraddittorio del giudizio di primo grado, per non aver mai ricevuto la notifica del ricorso introduttivo.

Nel merito, l’appellante argomentava la non debenza del premio in questione, sul presupposto dell’intervenuta sottoscrizione da parte di entrambe le Società, in data 05.09.2016, di una quietanza liberatoria, debitamente vidimata, che produceva in giudizio.

Per questo motivo, la SS Juve Stabia Srl eccepiva l’illegittimità della richiesta di addebito sul proprio conto corrente dell’importo relativo al premio di preparazione e chiedeva, in via cautelare, l’emissione di un provvedimento di sospensione del pagamento dello stesso.

Concludeva pertanto l’appellante, chiedendo – ferma l’istanza cautelare – l’annullamento della decisione impugnata ovvero, in subordine, la riduzione del quantum dovuto al solo importo oggetto della penale.

La ASD  Maurizio  Lanzaro trasmetteva,  in  data 16.07.2018,  le  controdeduzioni con  le  quali, preliminarmente forniva la dimostrazione dell’avvenuta notifica alla controparte del ricorso introduttivo di primo grado, producendo in atti la copia del bollettino della raccomandata.

La parte resistente inoltre eccepiva la tardività della produzione della quietanza liberatoria, depositata per la prima volta nel presente giudizio di gravame, ed eccepiva altresì la tardività della notifica dell’appello, intervenuta decorsi n. 3 giorni dalla data di pubblicazione della decisione, ai sensi dell’art. 38 CGS.

All’udienza del 16 Ottobre 2018 presenziava il legale della Juve Stabia Srl, il quale eccepiva la tardività dell’inoltro delle controdeduzioni, e per il resto si riportava al proprio atto.

All’esito dell’audizione, la vertenza veniva discussa e decisa.

Preliminarmente si rileva come, a fronte dell’eccezione svolta in udienza, la Juve Stabia Srl non abbia fornito la dimostrazione della tardività dell’inoltro delle controdeduzioni (producendo ad esempio l’avviso di ricevimento della raccomandata di inoltro del ricorso). Pertanto – in assenza di tale prova - le stesse devono considerarsi valide.

Tanto premesso, all’esito della produzione da parte della Juve Stabia Srl della quietanza liberatoria relativa al premio di preparazione in questione, si deve dichiarare la cessata materia del contendere in merito a quest’ultimo.

Infatti, risulta accertato che, in data 05 Settembre 2016, la ASD Maurizio Lanzaro ha rilasciato il documento di cui trattasi, regolarmente depositato in pari data presso il Comitato Regionale Campania, con la quale dichiarava di rinunciare al percepimento del premio.

La liberatoria in questione, prodotta per la prima volta nella presente sede di gravame, risulta pertanto valida ed efficace ai sensi dell'art. 96 N.O.I.F., di talché si deve ritenere cessata la materia del contendere quanto al pagamento del premio di preparazione.

Con riguardo, invece, all’applicazione della penale, la decisione di primo grado deve essere confermata, in quanto in atti non v’è prova che prima della decisione alcuna delle due Società abbia trasmesso il documento alla Commissione Premi al fine di paralizzare l’ulteriore corso del procedimento.

Ne consegue che la delibera oggi impugnata è stata correttamente adottata, il che comporta, stante l’accoglimento del ricorso in quella sede, la legittima applicazione della penale ex art. 96 N.O.I.F..

Del resto, nessun pregio può attribuirsi alle contestazioni svolte dalla ASD Maurizio Lanzaro nelle controdeduzioni.

Ferma la produzione in giudizio della prova della corretta introduzione del giudizio in primo grado, la parte resistente non svolge alcuna contestazione in merito alla validità quietanza liberatoria, eccependo solamente - in maniera infondata - la tardività della relativa produzione in giudizio.

Da ultimo, seguendo l’ordine di trattazione seguito nelle controdeduzioni della parte resistente, si precisa come l’appello presentato dalla Juve Stabia Srl sia stato promosso tempestivamente, in quanto notificato “entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata”, così come previsto dall’art. 30 comma 33 CGS, norma che disciplina lo svolgimento del contenzioso in questione.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere.

Ferma la penale.

Dispone addebitarsi la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it