F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 5 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE KONATE AMARA, PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018. Ordinanza. RECLAMO N°. 6 DELLA SOCIETÀ ASD WOMAN NAPOLI C5 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE CAPALBO LUIGINA, PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018.

RECLAMO N°. 5 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE KONATE AMARA, PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018.

Ordinanza.

RECLAMO N°. 6 DELLA SOCIETÀ ASD WOMAN NAPOLI C5 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE CAPALBO LUIGINA, PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018.

Con reclamo trasmesso a mezzo Pec in data 03 Luglio 2018, la ASD Woman Napoli Calcio a 5 ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 26 giugno 2018, con la quale la suddetta Società è stata condannata al pagamento in favore della calciatrice Luigina Capalbo dell’importo di euro 4.350,00, a saldo della somma alla stessa dovuta in forza dell’accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

A sostegno del proprio reclamo, la ASD Woman Napoli Calcio a 5 eccepisce, in via pregiudiziale e preliminare, la inammissibilità ed improcedibilità del ricorso promosso dalla giocatrice in primo grado, per omesso/tardivo deposito dell’accordo nei modi, forme e termini stabiliti dall’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF.

In subordine e nel merito, la Società reclamante rileva che la calciatrice Luigina Capalbo avrebbe interrotto arbitrariamente le proprie prestazioni professionali dal mese di Novembre 2016, e che, di conseguenza, la ASD Woman Napoli Calcio a 5 avrebbe presentato formale denuncia alla Procura Federale per l’irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della giocatrice, con conseguente apertura di indagine federale ancora in corso.

Conclude, pertanto, la ASD Woman Napoli Calcio a 5, chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile o irricevibile il ricorso presentato innanzi la CAE dalla giocatrice per omesso e/o tardivo deposito dell’accordo economico, con conseguente annullamento della decisione impugnata, sempre in via preliminare la sospensione del procedimento in attesa dell’esito dell’indagine federale sopra descritta e, nel merito, l’annullamento della decisione impugnata o, in via subordinata, la riduzione dell’importo di euro 1.450,00 già corrisposta.

Ritualmente notiziata del reclamo, la calciatrice Luigina Capalbo ha inviato tempestive controdeduzioni, con la quale eccepisce, in primo luogo, l’avvenuto deposito con raccomandata AR spedita in data 14 Settembre 2016, e ricevuta il successivo 16, dell’accordo economico sottoscritto tra le parti.

Nel merito ribadisce la mancata formale contestazione da parte della Società reclamante delle assenze della calciatrice, sottolineando che la Società sarebbe stata a conoscenza delle condizioni di salute dell’atleta; condizioni tali da giustificare le assenze sopra descritte, ma non il mancato pagamento degli importi concordati, in virtù di quanto espressamente previsto dall’art. 4 dello stesso accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter NOIF.

Rileva, ancora, la calciatrice la natura dilatoria della denuncia presentata dalla Società reclamante presso la Procura Federale, peraltro, come accertato dalla stessa CAE presentata molti giorni dopo la proposizione del ricorso da parte della calciatrice innanzi alla stessa, opponendosi di conseguenza alla richiesta di sospensione formulata di controparte.

Conclude, pertanto, chiedendo in via preliminare che sia dichiarata la tempestività del deposito dell’accordo economico, con rigetto delle eccezioni della reclamante e, nel merito, la conferma della decisione impugnata o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuto che l’infortunio si fosse protratto per oltre sei mesi, la riduzione dell’importo da corrispondere a saldo nella misura di € 870,00.

Alla riunione del 16 Ottobre a seguito della discussione, il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Preliminarmente si precisa, come anche è dato evincere nella decisione oggi impugnata, che la vertenza ritorna all’esame di questo Tribunale, innanzi al quale era stata impugnata la precedente decisione della CAE favorevole alla calciatrice, pubblicata nel C.U. 139/CAE-LND del 9.11.2017, e che lo stesso Tribunale, all’udienza del 26 Marzo 2018, accertata la irregolarità del contraddittorio, aveva annullato l’impugnata decisione e rimesso gli atti alla CAE – LND per la sola convocazione e l’esame del merito.

Invero dalla documentazione in atti risultava provato che la comunicazione della data di discussione del ricorso era stata trasmessa dalla CAE ad un indirizzo (la sede della Società) diverso da quello indicato dalla Società reclamante quale domicilio eletto (lo studio del difensore), con conseguente mancato rispetto del contraddittorio tra le parti.

Fermo quanto sopra, devono comunque essere disattesi i motivi di gravame formulati dalla reclamante.

Dagli atti di causa risulta il tempestivo deposito dell’accordo economico da parte della calciatrice, risultando lo stesso sottoscritto in data 01 Settembre 2016 e depositato dalla calciatrice a mezzo posta indirizzata alla FIGC Divisione Calcio a 5 in data 14 Settembre 2016.

Invero, come prevede il novellato art. 94 ter al comma 2, “Gli accordi relativi ai Campionati Nazionali Maschili e Femminili di Calcio a Cinque ed ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici. Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della Società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice. Qualora la Società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.”

Quindi, in ogni caso anche se ciò non riguarda il caso in esame, diversamente da quanto affermato da parte reclamante, semmai il calciatore avrebbe 15 giorni in più, oltre il termine assegnato alla Società, per depositare l’accordo nel caso nel caso in cui non vi provveda la Società.

Tanto premesso, risulta altresì infondato anche il secondo motivo di gravame.

Invero si rileva che le censure avanzate dal reclamante sodalizio sportivo attengano alla materia disciplinare, di cui peraltro risulta in atti sia stata investita la Procura Federale in data successiva alla presentazione del primo ricorso alla CAE, e non a quella economica di competenza di questo Tribunale, con conseguente rigetto anche della istanza di sospensione formulata dalla reclamante.

La decisione della C.A.E. risulta, pertanto, correttamente adottata.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Woman Napoli C5 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

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