F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo RECLAMO N°. 204 DELLA SOCIETÀ ASD BORGOVERCELLI CONTRO LA SOCIETÀ ASD RIVER SESIA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 693 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TREVISIO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.
RECLAMO N°. 204 DELLA SOCIETÀ ASD BORGOVERCELLI CONTRO LA SOCIETÀ ASD RIVER SESIA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 693 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TREVISIO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
preso atto che la Società ASD Borgovercelli ha omesso l’invio del reclamo alla controparte, violando così il disposto dell’art. 33, comma 5 CGS;
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Borgovercelli. Dispone incamerarsi la tassa.
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