F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 188 DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 CONTRO LA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL (RICORSO EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS – RISARCIMENTO DANNI PER FATTI DI CUI ALL’ART. 14 CGS – DANNI ARRECATI AGLI SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE “G. MOCCAGATTA” DI ALESSANDRIA AD OPERA DELLA TIFOSERIA OSPITE IN OCCASIONE DELLA GARA US ALESSANDRIA CALCIO 1912 – US GAVORRANO 1930 SRL DEL 3.12.2017).

RECLAMO N°. 188 DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 CONTRO LA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL (RICORSO EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS – RISARCIMENTO DANNI PER FATTI DI CUI ALL’ART. 14 CGS - DANNI ARRECATI AGLI SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE “G. MOCCAGATTA” DI ALESSANDRIA AD OPERA DELLA TIFOSERIA OSPITE IN OCCASIONE DELLA GARA US ALESSANDRIA CALCIO 1912 – US GAVORRANO 1930 SRL DEL 3.12.2017).

Con reclamo del 29 Maggio 2018, la US Alessandria Calcio 1912 adiva questo Tribunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 30, comma 28, lett. a) CGS e 14, comma 1, CGS al fine di chiedere la condanna della US Gavorrano 1930 Srl al risarcimento dei danni inferti dai tesserati della medesima US Gavorrano 1930 Srl all’impianto della Società reclamante, lo Stadio Comunale “G. Moccagatta” di Alessandria, in occasione della gara di Campionato di Serie C, Girone A, US Alessandria Calcio 1912 – US Gavorrano 1930 Srl disputata in data 3 Dicembre 2017.

Precisava la reclamante che, durante la suddetta gara, i tesserati della US Gavorrano 1930 Srl avrebbero “danneggiato la porta locali spogliatoio a loro riservati”, con conseguente richiesta di risarcimento pari ad euro 1.188,00, iva compresa.

A sostegno della propria richiesta, la US Alessandria Calcio 1912 allegava, oltre a copia del C.U. n. 99/DIV del Giudice Sportivo del 5 Dicembre 2017 e delle richieste di pagamento inviate alla US Gavorrano 1930 Srl, copia della fattura (non quietanzata) di esecuzione dei lavori di sostituzione della porta di accesso agli spogliatoi ospiti dello Stadio G. Moccagatta di Alessandria del 12 Gennaio 2018 della ditta CS Costruzioni Srl, per un importo pari ad euro 1.188,00, iva compresa. Ritualmente notiziata del reclamo, la US Gavorrano 1930 Srl eccepiva l’inammissibilità del ricorso in quanto generico e, nel merito, sia il mancato deposito da parte della Società reclamante di una sufficiente  documentazione  a  sostegno  della  propria  domanda  risarcitoria  (documentazione fotografica, fattura quietanzata) sia il mancato coinvolgimento della medesima US Gavorrano 1930 Srl nell’eventuale esecuzione dei lavori di sostituzione della porta danneggiata.

A seguito dell’udienza dell’11 Settembre 2018, questo Tribunale disponeva con ordinanza l’acquisizione della prova sull’effettivo pagamento dell’importo indicato nella fattura n. 3 del 12.1.2018 della ditta CS Costruzioni Srl depositata dalla Società reclamante, invitando, pertanto, la stessa Società reclamante a depositare idonea documentazione atta a dimostrare l’effettivo pagamento di tale importo.

Con comunicazione del 28 Settembre 2018, la US Alessandria Calcio 1912 provvedeva a dare adempimento alla suddetta ordinanza, depositando copia del bonifico effettuato dalla stessa Società in data 17 Settembre 2018 alla CS Costruzioni Srl, copia della fattura n. 3 del 12.1.2018 della CS Costruzioni quietanzata, documentazione fotografica della porta oggetto dei lavori di cui alla suddetta fattura, copia dell’offerta economica di sostituzione della porta trasmessa dalla CS Costruzioni Srl in data 15.12.2017 nonché copia del documento di trasporto della porta fornita e montata dalla medesima CS Costruzioni Srl in sostituzione della porta danneggiata.

La vertenza veniva discussa e decisa all’udienza del 16 Ottobre 2018.

Il reclamo proposto dalla US Alessandria Calcio 1912 è fondato e pertanto deve essere accolto.

Preliminarmente, in merito all’eccezione sollevata dalla US Gavorrano 1930 Srl di inammissibilità del reclamo presentato dalla US Alessandria Calcio 1912 per asserita genericità dello stesso, si osserva come detta contestazione sia totalmente priva di alcun fondamento, risultando sufficientemente motivato e, pertanto, debba essere rigettata.

Nel merito, poi, si osserva come la US Alessandria Calcio 1912 abbia dato prova, tramite la documentazione depositata in atti, sia del verificarsi dei danni lamentati sia della loro esatta quantificazione.

Relativamente all’an, infatti, si osserva come detta circostanza emerga in maniera inconfutabile dal provvedimento del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 99/DIV del 5.12.2017, nel quale viene inflitta l’ammenda di euro 500,00 alla Società US Gavorrano 1930 Srl “perché propri tesserati danneggiavano la porta dei locali spogliatoio a loro riservati (r.proc.fed., obbligo risarcimento danni, se richiesto)”.

Per quanto concerne, invece, l’esatta quantificazione dei suddetti danni, si rileva come la Società reclamante abbia provveduto a depositare idonea documentazione atta a dimostrare il preciso ammontare degli stessi, nonché l’effettiva avvenuta sostituzione della porta danneggiata (copia del bonifico effettuato dalla US Alessandria Calcio 1912 in data 17 Settembre 2018 alla CS Costruzioni Srl, copia della fattura n. 3 del 12.1.2018 della CS Costruzioni quietanzata, documentazione fotografica della porta oggetto dei lavori di cui alla suddetta fattura, copia dell’offerta economica di sostituzione della porta trasmessa dalla CS Costruzioni Srl in data 15.12.2017 nonché copia del documento di trasporto della porta fornita e montata dalla medesima CS Costruzioni Srl in sostituzione della porta danneggiata).

Quanto, infine, alla asserita violazione del contraddittorio da parte della US Alessandria Calcio 1912, la quale non avrebbe coinvolto la US Gavorrano 1930 Srl nella ricerca e nella scelta della ditta esecutrice dei lavori, occorre osservare come nessuna norma ponga un siffatto obbligo, laddove, si osserva, il rispetto del principio del contraddittorio è garantito dalla oggettiva conoscibilità dei documenti indicati nell’atto introduttivo ed allo stesso allegati, conoscibilità che si realizza con il deposito del reclamo presso gli uffici dell’Organo giudicante.

Detta circostanza, si sottolinea, nella fattispecie in esame è regolarmente avvenuta.

Ciò premesso, dall’esame del C.U. n. 99/DIV del 5 Dicembre 2017 del Giudice Sportivo, della fattura quietanzata del 12.1.2018, nonchè della ulteriore documentazione acquisita agli atti, risultano pienamente provati sia la responsabilità della US Gavorrano 1930 Srl per i danni posti alla base della pretesa risarcitoria formulata dalla US Alessandria Calcio 1912 Srl sia la loro esatta quantificazione.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società US Alessandria Calcio 1912 e, per l’effetto, condanna la Società US Gavorrano 1930 Srl al pagamento in favore della Società ricorrente della somma di € 1.188,00 (Euro millecentoottantotto/00) iva compresa.

Nulla per la tassa.

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