F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 217 DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA REAL CERRETESE ASD CONTRO LA SOCIETÀ GIOVANI CALCIO VINCI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 730 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BIONDI ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.
RECLAMO N°. 217 DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA REAL CERRETESE ASD CONTRO LA SOCIETÀ GIOVANI CALCIO VINCI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 730 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BIONDI ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.
Con reclamo del 18 giugno 2018 la Polisportiva Real Cerretese ASD ha impugnato la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 10/E del 24 Maggio 2018 (trasmessa alle Parti in data 11/12 giugno 2018), con la quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta della Società reclamante relativa al premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Biondi Alessio.
A sostegno del proprio reclamo la Polisportiva Real Cerretese ASD sosteneva di voler subentrare, ai fini della ripartizione del premio di preparazione del calciatore Biondi Alessio, nei diritti della consorella ASD FC Vinci che non risultava più operante in ambito federale.
La Giovani Calcio Vinci non presentava controdeduzioni.
La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 16 Ottobre 2018. Il giudizio è infondato e deve respingersi.
Il premio di preparazione è dovuto dalla Società che per la prima volta richiede il tesseramento pluriennale del giovane calciatore in precedenza tesserato con vincolo annuale; l’art. 96 NOIF dispone poi che “agli effetti del premio di preparazione vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultime tre anni”.
Orbene risulta in atti che il calciatore Biondi Alessio nel triennio precedente il primo tesseramento pluriennale ad opera della Giovani Calcio Vinci (nella stagione 2017-2018) sia stato tesserato: i) per il Real Vinci ASD nella stagione sportiva 2016/2017; ii) per la FC Vinci ASD nella stagione sportiva 2015/2016; iii) per la ricorrente Polisportiva Real Cerretese ASD nella stagione sportiva 2014/2015.
Correttamente dunque la Commissione Premi non ha preso in considerazione il tesseramento della ricorrente in quanto le ultime due Società, titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultime tre anni, risultavano essere la Real Vinci ASD e la FC Vinci ASD.
Privi di pregio sono dunque gli argomenti della ricorrente atteso che certamente non può esservi stato da parte della Polisportiva Real Cerretese ASD alcun subentro nei diritti della FC Vinci ASD titolare del tesseramento del calciatore Biondi nella stagione sportiva 2015/2016. La ricorrente infatti esclusa dal diritto al premio in quanto “terz’ultima” Società titolare del vincolo annuale del calciatore non può certo avvantaggiarsi dell’attività di formazione compiuta dalla consorella anche se successivamente la medesima non possa più vantare o esigere il diritto al riconoscimento del premio in quanto decaduta dall’affiliazione federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società Polisportiva Real Cerretese ASD e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Dispone incamerarsi la tassa.
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