F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 218 DELLA SOCIETÀ GIOVANI CALCIO VINCI CONTRO LA SOCIETÀ POLISPORTIVA REAL CERRETESE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 802 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SQUARCI MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.

RECLAMO N°. 218 DELLA SOCIETÀ GIOVANI CALCIO VINCI CONTRO LA SOCIETÀ POLISPORTIVA REAL CERRETESE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 802  – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SQUARCI MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.

Con reclamo del 21 giugno 2018 la Giovani Calcio Vinci ha impugnato la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 10/E del 24 Maggio 2018, con la quale la Società reclamante è stata condannata al pagamento dell’importo totale di € 816,27, di cui € 709,80 a titolo di premio di preparazione in favore della Polisportiva Real Cerretese ASD in relazione al tesseramento del calciatore Squarci Mattia, ed € 106,47 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

A sostegno del proprio reclamo la Giovani Calcio Vinci si limitava a precisare che il calciatore in esame non era un loro tesserato, come d’altra parte si ricavava dalla domanda della stessa controparte innanzi alla Commissione Premi rivolta in verità alla Società Real Vinci SSD a RL.

La Polisportiva Real Cerretese ASD non presentava controdeduzioni.

La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 16 Ottobre 2018. Il giudizio è inammissibile in quanto tardivo.

Risulta invero in atti che la decisione impugnata è stata comunicata alla reclamante in data 11 giugno 2018; il reclamo è stato invece proposto con raccomandata del 21 giugno 2018, dunque ben oltre il termine perentorio di sette giorni di cui all’art. 30, comma 33 CGS.

La manifesta tardività esclude la decisione del merito del reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società Giovani Calcio Vinci e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

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