F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 223 DELLA SOCIETÀ ASD TORTOLI 1953 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PUNTORIERE MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018.
RECLAMO N°. 223 DELLA SOCIETÀ ASD TORTOLI 1953 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PUNTORIERE MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018.
Con reclamo trasmesso a mezzo pec in data 03 Luglio 2018, la ASD Tortoli 1953 ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 26 giugno 2018, con la quale la suddetta Società è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Puntoriere Marco dell’importo di euro 3.500,00, a saldo della somma alla stessa dovuta in forza dell’accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.
A sostegno del proprio reclamo, la ASD Tortoli 1953 deduceva che, in forza dell’accordo economico sottoscritto tra le parti, per il periodo a decorrere dalla data di stipula avvenuta il 30/08/2017 e fino al 05/12/2017 (data in cui era stata convalidata la pratica di trasferimento definitivo del calciatore Puntoriere Marco, matricola FIGC 4407982, in favore della Società AC Locri 1909), il calciatore aveva ricevuto dalla Società la somma di Euro 4.000,00 (quattromila/00), come attestato dalle allegate ricevute dei pagamenti effettuati tramite assegno (Euro 2.500,00) e bonifico bancario (Euro 1.500,00) e come confermato dallo stesso calciatore nel ricorso innanzi alla CAE.
Precisava a riguardo che, considerato che il calciatore aveva prestato la propria attività come calciatore non professionista per la Società ASD Tortolì 1953 per la sola durata di quattro mesi e cinque giorni, prima di essere trasferito presso la Società AC Locri 1909, secondo una corretta ed equa suddivisione del compenso globale previsto dall'accordo economico (della durata complessiva di undici mesi), avrebbe dovuto ricevere dalla Società ASD Tortolì 1953 la somma di Euro 2.840,90 (duemilaottocentoquaranta/90), per cui riteneva che il calciatore Puntoriere Marco avesse ricevuto dalla Società ASD Tortolì 1953 una somma superiore a quanto avrebbe dovuto ricevere.
Concludeva, pertanto, affermando che il ricorso del calciatore Puntoriere Marco, oltre che infondato, fosse lesivo del principio di lealtà e correttezza sportiva al quale tutti i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono attenersi in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, faceva pervenire tempestive controdeduzioni, nelle quali deduceva che la Società avrebbe omesso di riferire una circostanza assai rilevante, e cioè che il trasferimento alla Società AC Locri 1909 era stato imposto allo stesso calciatore, al quale era stata manifestata la volontà della Società di non avere più bisogno della sua prestazione sportiva, costringendolo al trasferimento in Eccellenza.
Aggiungeva a riguardo che la Società, consapevole della circostanza che il vincolo contrattuale non potesse essere sciolto unilateralmente, aveva ritenuto opportuno non richiedere la sottoscrizione di alcuna quietanza liberatoria da parte del calciatore, ma soprattutto corrispondere allo stesso quasi il 60% della somma cui era contrattualmente obbligata.
Affermava, pertanto, il calciatore che la suddetta dirimente circostanza era, altresì, deducibile dal fatto che sarebbe stata assolutamente illogica e paradossale la scelta da parte di un calciatore di abbandonare una Società che milita in Serie D, e che gli corrispondeva un compenso economico per la sua prestazione sportiva, per andare a giocare in una categoria inferiore a titolo totalmente gratuito.
Concludeva, quindi, per l’infondatezza del gravame proposto dalla Società appellante la quale, peraltro, era rimasta contumace in primo grado, non avendo la stessa prodotto documentazione attestante uno svincolo per accordo, ex art. 108 NOIF o la risoluzione per mutuo consenso, ex art. 1172 Codice Civile, dell'accordo economico intercorso tra le parti e per la conseguente conferma dell’impugnata decisione.
Alla riunione del 16 Ottobre a seguito della discussione, il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.
Il reclamo deve essere rigettato.
In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che le deduzioni della Società ASD Tortoli 1953 - rimasta assente nel giudizio innanzi alla CAE - in questa sede sono inammissibili.
Lo stesso dicasi dei documenti depositati per la prima volta, solo a corredo dell’atto di gravame. Detta produzione documentale trova, infatti, il limite insuperabile delle preclusioni tipiche del giudizio di appello.
La rilevata inammissibilità determina il rigetto dell’appello e assorbe ogni altra questione.
Tanto premesso,
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Tortoli 1953 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND.
Dispone addebitarsi la tassa.
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