F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE del 22 Novembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 31 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE BERTÉ ADRIELI, PUBBLICATA NEL C.U. 104/CAE-LND del 18.9.2018.
RECLAMO N°. 31 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE BERTÉ ADRIELI, PUBBLICATA NEL C.U. 104/CAE-LND del 18.9.2018.
Con ricorso del 2 Maggio 2018 la calciatrice Adrieli Bertè ha adito la Commissione Accordi Economici L.N.D. per ivi sentir condannare la ASD Pescara Femminile al pagamento della somma di € 8.000,00 quale importo residuo del compenso globale lordo dovuto da suddetta società in virtù dell’accordo economico ex art. 94 ter NOIF sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.
La società resistente controdeduceva eccependo la difformità delle sottoscrizioni apposte dalla reclamante nell’atto di ricorso e nell’atto di conferimento del mandato e la mancanza di messa in mora della società ex art. 1219 c.c.
Nel merito, deduceva che le somme indicate nell’accordo economico e richieste dalla calciatrice, dovessero essere corrisposte non al lordo ma al netto delle ritenute fiscali.
La Commissione Accordi Economici, ritenute le argomentazioni addotte dalla calciatore fondate, condannava la ASD Pescara Femminile al pagamento della somma di € 8.000,00 in favore dell’atleta ricorrente da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Tale decisione, comunicata alla ASD Pescara Femminile in data 18/09/2018 è stata da quest’ultima ritualmente impugnata con atto del 25/09/2018, nel quale la reclamante reiterava gli stessi motivi di censura già presentati innanzi alla CAE, deducendo, altresì, il vizio di difetto di motivazione della decisione della CAE.
La calciatrice presentava controdeduzioni rilavando la pretestuosità, l’inammissibilità e l’infondatezza degli avversi assunti.
La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 22/11/2018.
Preliminarmente è da rigettare l’eccezione relativa alla carenza di motivazione del dispositivo CAE in quanto infondata e priva di pregio.
Orbene, così come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare in precedenti decisioni, il giudizio innanzi alla CAE, regolato dall’art. 25bis del Regolamento LND, costituisce un arbitrato irrituale e, come tale, non comporta alcun obbligo motivazionale del provvedimento.
Parimenti infondata risulta, altresì, l’eccezione di difformità delle firme della calciatrice nel ricorso e nell’atto di conferimento del mandato.
Ed invero, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., il disconoscimento della sottoscrizione può essere fatto valere esclusivamente dal soggetto che ha sottoscritto l’atto, e non, come nel caso di specie, da un terzo.
In ultimo, sempre in virtù di quanto previsto dal predetto art. 25bis del Regolamento della LND, deve si ritiene infondata anche l’eccezione relativa alla preventiva necessità della messa in mora.
Nel merito, in ordine alla questione delle ritenute fiscali, deve rilevarsi come l’accordo economico preveda l’indicazione della somma lorda che verrà poi assoggettata al versamento delle ritenute dovute per legge secondo la normativa vigente nel corso dell’anno solare di riferimento. Conseguentemente, anche detta censura non risulta meritevole di accoglimento.
Il gravame deve essere quindi rigettato perché infondato.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara Femminile e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND.
Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della calciatrice Berté Adrieli, quantificate in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori se dovuti.
Dispone addebitarsi la tassa.
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