F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE del 22 Novembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 68 DELLA SOCIETÀ AP D GENNARO RUOTOLO CONTRO LA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO SRL (RICORSO EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS – RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE E RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA INADEMPIMENTO DI UNA PROPOSTA DI ACCORDO ECONOMICO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL CALCIATORE FRANCESCO RUOTOLO TRA LA SOCIETÀ AD P GENNARO RUOTOLO E SPEZIA CALCIO SRL).

 

RECLAMO N°. 68 DELLA SOCIETÀ AP D GENNARO RUOTOLO CONTRO LA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO SRL (RICORSO EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS – RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE E RISARCIMENTO  DANNI DERIVANTI DA INADEMPIMENTO DI UNA PROPOSTA  DI  ACCORDO ECONOMICO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL CALCIATORE FRANCESCO RUOTOLO TRA LA SOCIETÀ AD P GENNARO RUOTOLO E SPEZIA CALCIO SRL).

Con reclamo del 3 Settembre 2018, la AD Polisportiva Gennaro Ruotolo adiva questo Tribunale ai sensi dell’art. 30, comma 28, lett. a) CGS al fine di chiedere la condanna della società Spezia Calcio Srl al risarcimento dei danni per la violazione degli accordi economici relativi al trasferimento in favore di quest’ultima del calciatore Francesco Ruotolo, tesserato con la AD Polisportiva Gennaro Ruotolo.

Affermava la reclamante che, in data 15 Gennaio 2018, la società Spezia Calcio Srl trasmetteva alla AD Polisportiva Gennaro Ruotolo una proposta di acquisizione del calciatore Gennaro Ruotolo, nella quale venivano indicati gli importi che sarebbero stati corrisposti alla AD Polisportiva Gennaro Ruotolo in caso di trasferimento del calciatore previa però “presentazione delle liberatorie relative ai premi di preparazione e valorizzazione del calciatore di tutte le società aventi diritto” –.

In data 18 Gennaio 2018 la AD Polisportiva Gennaro Ruotolo inviava un documento di accettazione della suddetta proposta e, di conseguenza, in data 31 Luglio 2018, la medesima AD Polisportiva Gennaro Ruotolo trasmetteva una comunicazione alla società Spezia Calcio Srl al fine di conoscere la data di convocazione del calciatore Francesco Ruotolo al  ritiro precampionato.

Alla suddetta richiesta di informazioni, reiterata in data 16 Agosto 2018, la società Spezia Calcio Srl non dava alcun riscontro.

Stante quanto sopra, la reclamante chiedeva nei confronti della società Spezia Calcio Srl il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento al  suddetto  accordo economico per il trasferimento del calciatore Ruotolo, anche alla luce delle spese sostenute dalla medesima società per una vacanza premio del calciatore, per la sua partecipazione al torneo Nazionale di Montesilvano (PE) nonché per l’organizzazione di una festa per il primo traguardo sportivo del calciatore.

A sostegno poi della propria richiesta la AD Polisportiva Gennaro Ruotolo depositava un certificato medico attestante uno “stato d’umore  di  matrice  depressiva”  del  calciatore Francesco Ruotolo che sarebbe sorto a causa del mancato trasferimento presso la società Spezia Calcio Srl.

Ritualmente notiziata del reclamo, la società Spezia Calcio Srl non inviava controdeduzioni e la vertenza veniva decisa all’udienza del 22 Novembre 2018.

Il reclamo proposto dalla AD Polisportiva Gennaro Ruotolo è infondato e deve pertanto essere rigettato.

È necessario, infatti, osservare come la proposta di acquisizione da parte della società Spezia Calcio Srl del calciatore Francesco Ruotolo fosse chiaramente condizionata alla “presentazione delle liberatorie relative ai premi di preparazione e valorizzazione del calciatore di tutte le società aventi diritto” da parte della AD Polisportiva Gennaro Ruotolo. Ed invero la stessa odierna reclamante, nella comunicazione trasmessa in data 18 Gennaio 2018, confermava “la volontà al suo passaggio [del Ruotolo], presso la vostra società” promettendo di adoperarsi “nei tempi previsti federalmente per le liberatorie”.

Orbene a tal riguardo, si osserva come di tali liberatorie – condizione essenziale ai fini dell’accordo per il trasferimento - non vi sia traccia alcuna nelle successive comunicazioni tra le parti; dalla documentazione in atti, non risulta dunque mai perfezionatosi un valido accordo, rimanendosi – a quanto consta – allo stato di mere trattative.

Stante quanto sopra, non essendo mai stato formalmente raggiunto un accordo economico tra la società reclamante e la società Spezia Calcio Srl, la domanda di risarcimento danni formulata dalla AD Polisportiva Gennaro Ruotolo non può trovare accoglimento.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società AP D Gennaro Ruotolo.

 Dispone incamerarsi la tassa.

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