F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE del 22 Novembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 30 DELLA SOCIETÀ ASD TURRIS CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PERINELLI RAFFAELE, PUBBLICATA NEL C.U. 104/CAE-LND del 18.9.2018.

RECLAMO N°. 30 DELLA SOCIETÀ ASD TURRIS CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PERINELLI RAFFAELE, PUBBLICATA NEL C.U. 104/CAE-LND del 18.9.2018.

Con ricorso del 7 Novembre 2017 l’atleta Raffaele Perinelli adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la Società AT Turris Calcio ASD al pagamento della somma di € 3.050,00 quale residua somma, rispetto al complessivo di € 4.500,00 pattuito per la stagione 2016/2017 in virtù di accordo economico, con caratteristiche regolate dall’art. 94 ter delle NOIF, sottoscritto il 1 Settembre 2016 con la AP Turris Calcio ASD.

La società resistente controdeduceva eccependo l’intervenuto saldo dell’importo pattuito come da liberatorie  depositate in copia. La CAE disponeva, quindi, il deposito degli originali delle liberatorie e, sul disconoscimento della sottoscrizione di una delle liberatorie  e  sulla contestazione del contenuto dell’altra, disponeva la sospensione del giudizio con trasmissione degli atti alla Procura Federale.

All’esito dell’indagine espletata dalla Procura Federale e dalla quale è emersa la falsità e contraffazione di entrambe le liberatorie, la Commissione Accordi Economici ha quindi accolto la domanda del calciatore condannando la ASD Turris Calcio al pagamento della somma di € 3.050,00.

Tale decisione, comunicata alla Società in data 18.9.2018, è stata da questa impugnata con atto del 24 Settembre 2018.

Il calciatore Perinelli ha controdedotto eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del gravame.

Nelle more è intervenuto il decesso del calciatore, di talché la Società reclamante ha richiesto l’archiviazione del giudizio. Si è quindi costituita in giudizio la Sig.ra Adelaide Porzio a titolo di erede del calciatore facendo proprie tutte le domande da questi avanzate.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 22.11.2018, previa audizione del solo difensore del genitore del calciatore unico comparso.

Il tragico evento cui è rimasto vittima il giovane Raffaele Perinelli il 6.10.2018, tra la proposizione dell’appello e l’udienza di discussione, impone di valutare preliminarmente se persistono le condizioni per la prosecuzione del giudizio innanzi a questo Organo di giustizia sportiva a seguito del decesso del calciatore e della costituzione della madre di questi a titolo di erede.

Al di là, infatti, dei contenuti della pronuncia con la quale la Commissione Accordi Economici ha riconosciuto il diritto del calciatore a pretendere  dalla Società Turris l’importo di €  3.050,00 (pronuncia che ad una sommaria valutazione sembrerebbe immune da vizi), si pone la problematica dei limiti di giurisdizione degli organi di giustizia sportiva e segnatamente di questo Tribunale Federale.

All’uopo l’analisi non può che prendere le mosse dalla considerazione dell’art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC che riconosce la legittimazione a proporre reclamo, nei casi previsti dal codice, in capo alle società ed ai soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso.

Nello specifico, recita la norma, "per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato". Nei casi di illecito sportivo "sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica". Sono altresì legittimati a proporre ricorso: a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica; b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti.

Il criterio selettivo utilizzato dal Codice nell’articolo in argomento (comma 1) per l’individuazione dei soggetti legittimati è dato dalla natura dell’interesse azionato in giudizio che deve essere, in via ordinaria, “un interesse diretto”. Occorre, in altri termini, che sia ravvisabile a sostegno dell’iniziativa assunta un interesse qualificato, suscettibile di essere direttamente inciso dalla pronuncia dell’organo di giustizia adito in quanto immediatamente inerente allo specifico rapporto sostanziale dedotto nel procedimento (Corte Giust. Fed. 16.4.2012, in C.U. FIGC 16.4.2012 n. 224/CGF). È, inoltre, necessario che – anche in considerazione del mezzo prescelto – l’impugnativa possa far concretamente conseguire un risultato utile all’attore,  tale  che  lo stesso possa essere pienamente ed attualmente soddisfatto in virtù dell’accoglimento del reclamo.

Il principio in questione trova, poi, una declinazione specifica nei due commi successivi  in relazione a due tipologie di procedimenti ben individuate. Segnatamente, il secondo comma dell’articolo identifica in maniera precisa “i soggetti legittimati a proporre reclami in ordine allo svolgimento delle gare sportive” e a tutte le decisioni prese in relazione ad esse, individuandoli nelle società sportive e nei loro tesserati che vi hanno preso parte occorrendo, quanto a questi ultimi, l’attualità del vincolo del tesseramento con la federazione. Nel caso in cui il rapporto con la federazione sia cessato medio tempore viene, infatti, meno il “compromesso” che vincola al rispetto della giurisdizione endofederale chi non è più tesserato (Coll. Gar. Sport 17.7.2015 in www.coni.it).

Del resto la proposizione normativa di cui si è detto non si pone in contrasto con il principio generale contenuto al primo comma, del quale piuttosto costituisce diretta conseguenza applicativa: invero, solo i soggetti tesserati versano in una situazione obiettivamente differenziata con la quale, in via diretta, interferisce la relativa decisione.

Il principio fin qui esaminato patisce eccezione nei soli casi di illecito sportivo. Ed, invero, il terzo comma dell’articolo in esame amplia la platea dei soggetti legittimati includendovi “anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in classifica”. È la stessa particolare gravità della suddetta fattispecie disciplinare (illecito sportivo) – in uno alle possibili implicazioni che può ingenerare- a giustificare la diversa opzione qui privilegiata dal legislatore sportivo.

Al di fuori, quindi, dell’ipotesi dell’illecito sportivo, la legittimazione ad agire innanzi agli organi di giustizia sportiva deve, quindi, essere riconosciuta solo in capo alle società sportive ed ai tesserati, anche per i giudizi (quale quello presente)  aventi  ad  oggetto  rivendicazioni economiche direttamente collegate all’attività sportiva e quindi al concetto lato di “svolgimento delle gare sportive”.

Rapportata la fattispecie in esame ai principi sopra evidenziati, non può negarsi che l’erede di un tesserato deceduto, se da un lato può acquisire a titolo personale un eventuale diritto di credito proveniente dallo svolgimento dell’attività sportiva da parte del de cuius, dall’altro, in quanto non tesserato, non ha legittimazione innanzi alla giurisdizione endofederale per fare valere il diritto anche eventualmente già azionato dal de cuius in quanto, quest’ultimo, titolato.

La mancanza, come detto, da parte del non tesserato del “compromesso” che vincola al rispetto della giurisdizione endofederale, impedisce a questi (anche nel caso di successione ereditaria) di avere accesso agli organi di giustizia sportiva, nulla impedendo che possa fare valere le proprie ragioni in sede ordinaria.

Ciò considerato, ritenuta inefficace la costituzione in giudizio da parte della sig.ra Adelaide Porzio per carenza di legittimazione, và dichiarata l’improcedibilità del giudizio per sopraggiunto difetto di giurisdizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara l’improcedibilità del presente giudizio per sopraggiunto difetto di giurisdizione. Nulla per la tassa.

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