F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE del 22 Novembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 169 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 897 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CASTOLDI ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

RECLAMO N°. 169 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 897 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CASTOLDI ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

Con ricorso n. 897 dell’11 Aprile 2017, la società FCD Calcio Vigevano 1921 adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF per avere quest’ultima tesserato, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2016/2017, i calciatori Camarda Samuele (28.1.1999); Castoldi Alessandro (6.8.1999); Centenara Diego (10.11.1999); Cerri Luca (17.8.1999); Coppa Daniel (17.12.1999); Dioh Ekwalla (2.6.1999); Doronzo Simone Emanuele (10.10.1999); Fioretti Mattia (28.12.1999); Franzoso Luca (14.6.1999); Graffeo Thomas (4.9.1999); Khudyy Artem (13.2.1999); Lavezzi Simone (8.12.1999); Pedalà Gabriele (13.9.1999); Pelli Gabriele ( 19.12.1999); Touzri Wajdi (23.8.1999), in precedenza tesserati  da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con distinte delibere, tutte pubblicate nel C.U. 11/E del 19.06.2017, la Commissione Premi accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al premio per tutti i quindici calciatori ed in particolare per la posizione del calciatore Castoldi Alessandro (tesserato il  24.8.2016)  condannava  la società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento della somma di € 1.552,50, di cui € 1.242,00 alla società FCD Calcio Vigevano 1921 a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 310,50 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22 Maggio 2018 la società SSD Città Di Vigevano Srl proponeva impugnazione deducendo di non avere mai ricevuto né il ricorso introduttivo proposto dalla consorella innanzi la Commissione Premi, né il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. All’uopo la reclamante ha precisato che gli atti non risultano inviati all’indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione (Corso Togliatti n. 65/C), bensì all’indirizzo della sede di Via De Rosa.

Ciò premesso la reclamante ha contestato:

- Che dalla sottoscrizione illeggibile del ricorso non è dato comprendere da chi effettivamente sia stato sottoscritto, stante peraltro la pendenza di un contenzioso innanzi la Magistratura Ordinaria in ordine alla validità delle delibere assembleari del 29.12.2015, 07.01.2016, 14.01.2016 e 25.01.2016 dal quale potrebbe scaturire il ripristino delle cariche sociali e quindi la carenza di potere in capo a chi ha sottoscritto il ricorso;

- L’inammissibilità del ricorso perché non notificato e comunque per avere la ricorrente proposto un unico ricorso riguardo alla richiesta del premio per quindici calciatori;

- L’inammissibilità del ricorso per mancata allegazione delle tessere dei calciatori.

- Previa sospensione dell’efficacia della delibera della Commissione Premi, la reclamante ha concluso chiedendone l’annullamento, con conseguente restituzione delle somme in conto già corrisposte per potere disputare le gare di campionato.

In assenza di controdeduzioni da parte della FCD Calcio Vigevano 1921, la vertenza è stata discussa dal difensore della reclamante nella riunione del 18 giugno 2018.Con ordinanza in pari data veniva, quindi, disposta l’acquisizione di informative presso Poste Italiane in ordine  al recapito delle raccomandate di notifica del provvedimento impugnato.

Con successiva ordinanza del 27 giugno 2018 sono state accolte le istanze di sospensione dell’efficacia della delibera impugnata limitatamente al pagamento delle ulteriori somme non corrisposte a titolo di premio di preparazione.

Non avendo Poste Italiane dato riscontro alla richiesta di informative, la vertenza è stata quindi trattenuta in decisione alla riunione del 22 Novembre 2018.

Il ricorso deve essere accolto in ordine all’eccezione relativa alla violazione del contraddittorio. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell’effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell’effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata.

Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l’indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

In merito, poi, al secondo profilo, si osserva come dalla documentazione in atti risultino solo i numeri delle raccomandate con le quali la Commissione Premi avrebbe trasmesso alla SSD Città Di Vigevano Srl il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata, ma non vi è alcuna prova della effettiva ricezione delle suddette raccomandate da parte della SSD Città Di Vigevano Srl; a tal riguardo, si sottolinea, sono state chieste informazioni alle Poste Italiane, ma senza alcun riscontro.

Stante quanto sopra, ne consegue la mancata prova sia del corretto invio da parte della FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso proposto dinanzi alla Commissione Premi sia del corretto invio da parte della medesima Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale contenente la delibera adottata.

Accertata, pertanto, la violazione del principio del contraddittorio, la delibera impugnata deve essere annullata con rimessione degli atti alla Commissione Premi ex art. 36bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per l’esame del merito.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rilevata la violazione delle norme sul contradittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Premi per l’esame del merito.

Nulla per la tassa.

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