F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE del 22 Novembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 12 DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SANTERAMO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 874 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SPORTELLI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.
RECLAMO N°. 12 DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SANTERAMO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 874 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SPORTELLI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.
La società Matera Calcio Srl, in data 12.07.2018, adiva questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche avverso la decisione della Commissione premi di cui al C.U. n. 11/E dell’13.06.2018, con cui veniva riconosciuto alla ACD Santeramo, a seguito di accoglimento del ricorso n. 874 del 09.04.2018, il premio di preparazione in quanto unica titolare del vincolo annuale, ex art. 96 N.O.I.F., relativamente al calciatore Sportelli Francesco, per un importo pari ad euro 11.880,00 oltre a 4.158,00 € a titolo di penale in favore della F.I.G.C. Nel ricorso introduttivo la ASD Santeramo osservava che l’atleta Sportelli era stato tesserato con il vincolo pluriennale, quale giovane di serie, per la successiva stagione 2016-2017 con la Matera Calcio s.r.l., e per l’effetto richiedeva il riconoscimento del premio avendo tesserato, essa ricorrente, l’atleta con vincolo annuale.
Con il reclamo, la società Matera Calcio Srl contestava la quantificazione del premio effettuata da parte della Commissione Premi, e eccepiva l’esistenza di una presunta transazione intervenuta con la ASD Santeramo.
In particolare, la ricorrente eccepiva l’erroneo riconoscimento del premio alla ASD Santeramo come unica società, ritenendo che, dalla allegazione del solo cartellino attestante il tesseramento per la stagione 2015/2016, la domanda si dovesse ritenere limitata a quella stagione.
Il reclamo veniva inviato dalla società Matera Calcio Srl alla ASD Santeramo in data 12.07.2018.
La ASD Santeramo inviava le controdeduzioni il 17.10.2018, chiedendo di essere sentita in via istruttoria. Tali controdeduzioni devono ritenersi tardive perché comunicate ben oltre i 7 gg previsti dall’art.30 co. 34.
Il reclamo veniva deciso all’udienza del 22.11.2018.
Il reclamo deve essere rigettato in quanto infondato.
Va sottolineato che, come risulta dalla documentazione relativa all’archivio storico, verificata dalla Commissione Premi, il giocatore Sportelli Francesco fosse stato tesserato con la ASD Santeramo dalla stagione sportiva 2012-2013, sino al tesseramento pluriennale - avvenuto nella stagione 2016-2017-, in favore della Matera Calcio, a nulla rilevando che, in sede di ricorso alla Commissione Premi, fosse stato allegato il cartellino relativo alla sola stagione 2015/2016.
É indiscusso che l’atleta Sportelli sia stato tesserato per la ASD Santeramo nel triennio precedente al tesseramento pluriennale, e che pertanto essa risultasse unica società, cui attribuire il corrispondente premio previsto dall’art 96 NOIF.
Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, la ASD Santeramo è stata correttamente indicata dalla Commissione Premi nella decisione impugnata, quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, e, conseguentemente, è stato correttamente disposto e liquidato il premio in suo favore.
Non vi è, inoltre, alcuna prova della presunta transazione per euro 3.500,00, asseritamente intervenuta in occasione del tesseramento del giocatore Sportelli Francesco.
Per questi motivi.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società Matera Calcio Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Dispone addebitarsi la tassa.
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