F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE del 22 Novembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 13 DELLA SOCIETÀ CSC RONCADELLE CONTRO LA SOCIETÀ ASD SPORTING CLUB BRESCIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 823 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DELLE DONNE DANIEL), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.

RECLAMO N°. 13 DELLA SOCIETÀ CSC RONCADELLE CONTRO LA SOCIETÀ ASD SPORTING CLUB BRESCIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 823 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DELLE DONNE DANIEL), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.

Con reclamo trasmesso a mezzo pec il 16 Luglio 2018, la Società CSC Roncadelle ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 10/E del 24.05.2018 ricevuta in data 14.06.2018 con la quale la società reclamante è stata condannata al pagamento dell’importo totale di € 1.242,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC per il calciatore Donne Daniel.

A sostegno del proprio reclamo, la CSC Roncadelle asseriva di avere convenuto verbalmente un accordo con la società Pendolina Park Hotel, tramite i rispettivi presidenti, di cui ne citavano uno a teste, il trasferimento del suddetto giocatore, in virtù del quale, non sarebbe stata, in ogni caso, corretta l’avvenuta applicazione della tabella premi al suddetto calciatore.

Più precisamente, affermava la CSC Roncadelle che le società dilettantistiche non potevano avere competenze giuridiche tali da valutare l’orientamento specifico del TFNVE sulle norme federali che regolano i trasferimenti ed i relativi premi di preparazione, e che, comunque, in base al suddetto accordo, avrebbe anche lei partecipato alla formazione dell’atleta come ultima società, per cui il la ASD Sporting Club Brescia avrebbe dovuto essere considerata come penultima società.

Concludeva, pertanto, affinché il premio di preparazione venisse riconosciuto alla ASD Sporting Club Brescia quale penultima società.

La ASD Sporting Club Brescia tempestivamente notiziata del reclamo, inviava controdeduzioni al ricorso ricevuto via pec il 16/07/2048 con il quale veniva impugnata la decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 10/E del 24.05.2018, ricevuta dalla CSC Roncadelle (come ammesso dalla stessa reclamante) in data 14.06.2018, e relativa al calciatore Agugliaro, eccependone l’inammissibilità e/o irricevibilità e/o nullità e per essere comunque infondato.

La stessa rilevava che con il ricorso la reclamante aveva impugnato una decisione emessa inter partes, ma che riguardava il calciatore Augugliaro e non il Donne e che i termini per il reclamo avverso tale decisione erano ampiamente decorsi.

Anche nel merito, contestava l’infondatezza del ricorso e contestava l’ammissibilità della richiesta di audizione.

Seguivano repliche da entrambe le parti, nelle quali sostanzialmente la reclamante si appellava alla valenza degli accordi verbali e ai principi solidaristici per le società dilettantistiche, ma non replicava alle contestazioni in merito alla tardività ed inammissibilità del reclamo, mentre la società appellata insisteva nelle dedotte eccezioni procedurali formulate e sulle conclusioni rassegnate nelle controdeduzioni.

La vertenza veniva decisa alla riunione del 22 Novembre 2018. Il reclamo è inammissibile in quanto tardivamente inoltrato.

Invero dall’esame del ricorso non si può fare a meno di rilevare che la CSC Roncadelle ha espressamente indicato, sia nell’oggetto che nel corpo del ricorso, quale delibera impugnata, la decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 10/E del 24.05.2018” e che tale decisione, come affermato dalla reclamante, riferentesi ad altro calciatore, è stata da questa ricevuta in data 14.06.2018.

Come correttamente eccepito anche dalla ASD Sporting Club Brescia nelle proprie controdeduzioni, ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata. Per cui il reclamo, proposto oltre il termine di giorni sette, è tardivo e, pertanto, inammissibile.

A ciò si aggiunga che la decisione indicata nel ricorso riguarda altro e diverso giocatore ed, ancora, che le motivazioni nel merito addotte dalla società reclamante sono, in ogni caso, infondate, essendo valido anche per la giustizia sportiva il principio “Ignorantia legis non excusat”, per cui da parte dei tesserati (tra cui rientrano anche le società dilettantistiche ed i loro dirigenti) non può essere invocata la mancata conoscenza delle norme federali né alcun valore può attribuirsi agli accordi verbali, tantomeno di quelli non rispettosi di norme federali.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società CSC Roncadelle e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

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