F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE del 18 Dicembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 37 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LAMIONI NICOLA, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.
RECLAMO N°. 37 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LAMIONI NICOLA, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.
Con reclamo del 2 Ottobre 2018, la SSD Viareggio 2014 a rl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa l’1 Ottobre 2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Andrea Lamioni, del complessivo importo di euro 1.400,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2017/2018.
La reclamante eccepisce che negli ultimi mesi di validità dell’accordo economico il calciatore avrebbe accusato spesso degli infortuni (non refertati da un medico) e dimostrato una condotta non aderente ai propri obblighi contrattuali, palesando disinteresse e mancanza di impegno e della professionalità richiesta, contravvenendo, oltre che ad una regola generale di ordinaria diligenza nello svolgimento della propria professione, anche a quanto previsto dall’art. 92 delle NOIF.
Il calciatore Lamioni, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo l’incompetenza della Commissione Accordi Economici e di questo Tribunale, a giudicare su questioni disciplinari del tutto inconferenti con il thema decidendum.
Ha chiesto pertanto il rigetto del gravame con la conferma della decisione della CAE e la condanna della Società SSD Viareggio 2014 a rl alle spese processuali, nonché ai sensi dell’art. 16, comma 5 CGS per la temerarietà del reclamo.
La vertenza è stata quindi discussa e decisa alla riunione del 18/12/2018.
Il reclamo deve essere rigettato.
Si rileva come le censure avanzate dal reclamante sodalizio sportivo attengano a profili disciplinari che non possono inferire sul contenuto degli accordi economici tra Società e calciatori.
Infatti, le questioni di carattere disciplinare esulano dalla competenza di questo Tribunale.
La SSD Viareggio 2014 a rl non ha fornito alcuna prova a sostegno delle sue argomentazioni, nulla dimostrando neanche in ordine ad eventuali contestazioni rivolte al calciatore per il suo presunto scarso rendimento.
Tutto quanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 arl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.
Dispone addebitarsi la tassa.
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