F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE del 18 Dicembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 28 DELLA SOCIETÀ US CLASSE CONTRO LA SOCIETÀ UC SINALUNGA ASD (EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS – RISARCIMENTO DANNI PER FATTI DI CUI ALL’ART. 14 CGS, (DANNI ARRECATI ALLA RETE DI RECINZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “COMUNALE 1” DI CLASSE IN OCCASIONE DELLA GARA CLASSE – SINALUNGHESE DEL 10.6.2018 GARA DI SPAREGGIO 2° CLASSIFICATE CAMPIONATO DI ECCELLENZA).

 

RECLAMO N°. 28 DELLA SOCIETÀ US CLASSE CONTRO LA SOCIETÀ UC SINALUNGA ASD (EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS – RISARCIMENTO DANNI PER FATTI DI CUI ALL’ART. 14 CGS, (DANNI ARRECATI ALLA RETE DI RECINZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “COMUNALE 1” DI CLASSE IN OCCASIONE DELLA GARA CLASSE – SINALUNGHESE DEL 10.6.2018 GARA DI SPAREGGIO 2° CLASSIFICATE CAMPIONATO DI ECCELLENZA).

Con reclamo datato 19/08/2018 ma inviato solo il successivo 10/09/2018, la Società US Classe adiva questo Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in €. 3.000,00 oltre IVA, arrecati dai sostenitori della Società UC Sinalunga ASD, al termine della gara, alla rete di recinzione dell’impianto sportivo “Comunale 1” di Classe in occasione della gara Classe – Sinalunghese disputata il 10.6.2018, gara di Spareggio 2° classificate campionato di eccellenza.

Dopo aver richiamato il C.U. della LNO n. 324 del 11/06/2018 con il quale il Giudice Sportivo aveva comminato un’ammenda di €. 300,00 a carico della Sinalunga, per i danneggiamenti dei propri sostenitori alla rete di recinzione, con obbligo del risarcimento dei danni, se richiesti e documentati, la società ricorrente produceva documentazione fotografica degli stessi, nonché il preventivo della ditta "Caporali Recinzioni Srl” per un totale di €. 3.000,00 + IVA.

La stessa faceva, altresì, presente di avere già inviato il preventivo alla Società Sinalunga con raccomandata del 09/07/2018, che allegava, ma che quest’ultima però, con raccomandata del 18/07/2018, si era dichiarata disponibile a chiudere la vicenda proponendo il pagamento di una somma tra €. 700,00/1.000,00.

Aggiungeva la reclamante di avere, pertanto, in data 15/08/2018 inviato una email alla UC Sinalunghese, con la quale aveva richiesto nuovamente l’integrale risarcimento dei danni subiti, come da preventivo, ma che la suddetta società, con email del 17/08/2018, aveva confermato di non accettare tale richiesta, per cui non avendo raggiunto una soluzione bonaria, si era rivolta a questo Tribunale per ottenere la giusta decisione del caso.

Avverso il predetto reclamo, venivano presentate tempestive controdeduzioni dalla Società UC Sinalunga ASD, la quale, ricostruendo il reale svolgersi dei fatti, contestava la sproporzionata richiesta di risarcimento avanzata dalla US Classe, totalmente lontana dai prezzi di mercato, e confermava la volontà, già manifestata alla società reclamante, di addivenire ad una bonaria soluzione della vicenda con il pagamento di € 700,00.

Alla riunione del 2/11/2018 questo Tribunale, ritenuta la necessità ai fini del decidere, emetteva ordinanza con la quale invitava la UC Sinalunga ASD a documentare la prova dell’avvenuta notifica del ricorso da parte della Società US Classe entro il 30/11/2018, rinviando per la trattazione al 18 Dicembre 2018.

A tale udienza, dopo la discussione, il reclamo veniva trattenuto in decisione. Il reclamo proposto dalla la Società US Classe è inammissibile.

È di fatto sufficiente rilevare che, malgrado il reclamo fosse datato 19/08/2018 lo stesso risulta inviato a questo Tribunale solo il successivo 10/09/2018 e sebbene sia formalmente intestato, oltre che a questo Tribunale, anche alla UC Sinalunga ASD, manca la prova dell'avvenuto contestuale invio alla stessa in data 10/09/2018, per cui lo stesso è inammissibile per violazione delle norme sul contraddittorio ex art. 30, comma 33, CGS.

Le raccomandate prodotte ed in atti riguardano, invero, le precedenti comunicazioni indirizzate alla UC Sinalunga ASD ma non v’è prova agli atti della contestualità dell’invio del reclamo a Questo Tribunale e alla Società UC Sinalunga ASD in data 10/09/2018, così come richiesto dalla sopra richiamata norma federale, come peraltro confermato.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone addebitarsi la tassa.

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