F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE del 18 Dicembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 38 DELLA SOCIETÀ ACR MESSINA SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MISALE SANTINO, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

RECLAMO N°. 38 DELLA SOCIETÀ ACR MESSINA SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MISALE SANTINO, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

In data 3.7.2018 il calciatore Santino Misale adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentirsi dichiarare creditore della SSD ACR Messina Srl della somma di € 500,00, quale saldo dell’accordo economico convenuto per la stagione sportiva 2017-2018.

La Commissione Accordi economici, ritenuta probante la documentazione depositata e in assenza di qualsiasi deduzione ed eccezione della società SSD ACR Messina Srl in quanto non costituitasi, condannava quest’ultima al pagamento della somma di € 500,00 con decisione prot.9. CAE 2018 CU 114 del 1.10.18.

La decisione veniva comunicata ed impugnata dalla società in data 5.10.2018, la quale assumeva che il ricorso iniziale non sarebbe mai stato a lei notificato, che il calciatore avrebbe ricevuto € 1.500, somma provata da assegni e quietanza, che il calciatore avrebbe stato punito con multe per € 1.000 mai saldate a causa del suo comportamento, e a causa di assenze ingiustificate dagli allenamenti, e per non aver reso materiale sportivo assegnatogli.

Si costituiva con memoria l’atleta, contestando il gravame e assumendo di aver ben notificato il reclamo introduttivo del giudizio con notifica via PEC all’indirizzo indicato; contestava altresì il mancato invio della documentazione allegata al gravame, contestava la insussistenza di prova degli asseriti pagamenti, che peraltro confermava di non aver ricevuto.

Contestava, come tardiva, la documentazione eventualmente depositata in sede di appello, e richiedeva la condanna alle spese della società appellante.

Alla udienza del 18.12.18 la controversia veniva decisa.

L’accordo economico risulta regolarmente e tempestivamente depositato in data pari alla sua decorrenza.

Il gravame è infondato e come tale va rigettato.

Va preliminarmente affrontata la questione relativa alla asserita mancata comunicazione dell’atto introduttivo del giudizio. Il calciatore Misale ha notificato il ricorso introduttivo a mezzo PEC all’indirizzo acrmessina.ssd@pec.it risultante dall’archivio INIPEC, e depositando le ricevute di accettazione e consegna; da ciò consegue la presunzione della effettiva e positiva notificazione dell’atto introduttivo del giudizio.

Nel merito le doglianze si concretizzano in realtà in una eccezione di estinzione della obbligazione, (assumendo il pagamento di quanto richiesto), in una di inadempimento (assumendo un comportamento negligente attraverso asserite assenze ingiustificate agli allenamenti) e, larvatamente in una eccezione di compensazione (assumendo la detrazione dal dovuto dell’importo delle multe comminate dalla società all’atleta).

La prima è rinvenibile nel deposito di documentazione relativa ai pagamenti che assume essere intervenuti. Detta eccezione è tardivamente formulata in quanto i documenti sono depositati soltanto in secondo grado, e pertanto depositati in violazione dell’art 25 bis comma 5 Reg LND in I grado (La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo ….In difetto, l’inammissibilità della costituzione verrà rilevata d’ufficio ) e quindi in modo inammissibile.

Parimenti inammissibili sono le altre due eccezioni (inadempimento e compensazione), in quanto si tratta di eccezioni non rilevabili d’ufficio, ma su istanza e impulso di parte, e come tali consumate con la costituzione e difesa in I grado. Proposte per la prima volta in secondo grado esse sono tardive e inammissibili.

L’infondatezza del gravame e la inammissibilità delle deduzioni proposte determinano la opportunità della condanna ex art. 33 comma 14 CGS alle spese, richiesta da parte resistente, e liquidate, in relazione all’ammontare della controversia, in € 100,00 oltre accessori.

Tutto ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ACR Messina SSD arl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Misale Santino, quantificate in € 100,00 (euro cento/00) oltre accessori se dovuti.

Dispone addebitarsi la tassa.

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