F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE del 18 Dicembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 46 DELLA SOCIETÀ ASD COMO 1907 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MELONI GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

 

RECLAMO N°. 46 DELLA SOCIETÀ ASD COMO 1907 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MELONI GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Con ricorso del 4 Luglio 2018 l’atleta Giuseppe Meloni adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la società ASD Como 1907 Srl al pagamento della somma di € 4.500,00 quale somma residua del complessivo importo di € 20.000,00, pattuito per la stagione 2017/2018 in virtù di accordo economico, con caratteristiche regolate dall’art. 94 ter delle NOIF, sottoscritto l’8 Dicembre 2017 con la medesima ASD Como 1907 Srl.

La società resistente, con controdeduzioni inviate in data 19 Settembre 2018 e pertanto tardive, eccepiva l’avvenuto pagamento in favore dell’atleta dell’intero importo pattuito a mezzo assegni e bonifici bancari, di cui l’ultimo – relativo al suddetto importo pari ad € 4.500,00 – effettuato in data 26 Luglio 2018.

A dimostrazione di quanto eccepito, la società depositava copia degli assegni e dei bonifici relativi a detti pagamenti, copia della dichiarazione della LND del 27 Luglio 2018 attestante la mancata sussistenza di vertenze in atto da parte di tesserati nei confronti della medesima ASD Como 1907 Srl nonché copia delle certificazioni uniche per gli anni 2017 e 2018 relative al calciatore Giuseppe Meloni.

Stante quanto sopra, la Commissione Accordi Economici rilevava la tardività (e di conseguenza l’inammissibilità) delle controdeduzioni trasmesse dalla ASD Como 1907 Srl e, pertanto, accoglieva la domanda del calciatore, condannando la ASD Como 1907 Srl al pagamento della somma di € 4.500,00.

Tale decisione, comunicata in data 1 Ottobre 2018 alla società, è stata da questa impugnata con reclamo dell’8 Ottobre 2018.

A sostegno del proprio reclamo, la ASD Como 1907 Srl eccepisce l’avvenuto pagamento in favore dell’atleta dell’intero importo pattuito, così come da documentazione già depositata dinanzi alla CAE.

Sottolinea, poi, la società reclamante che con la nota del 27 Luglio 2018 la LND avrebbe certificato non solo l’assenza di debiti della ASD Como 1907 Srl nei confronti dei tesserati ma altresì l’idoneità finanziaria – economica della medesima società al rilascio del placet per l’ammissione alla procedura di ripescaggio.

Conclude, pertanto, la ASD Como 1907 Srl chiedendo l’annullamento della delibera impugnata. Ritualmente e tempestivamente notiziato del reclamo, controdeduce il calciatore Giuseppe Meloni, sottolineando  come  l’ultimo  bonifico,  effettuato  dalla  società  reclamante  a  saldo  dell’importo dovuto, sia stato effettuato in data 26 Luglio 2018, ovvero successivamente alla notifica del reclamo presentato dinanzi alla CAE in data 4 Luglio 2018.

Rileva, poi, il calciatore, che le controdeduzioni depositate dalla ASD Como 1907 Srl (nonché la relativa documentazione) non sarebbero state prese in considerazione dalla CAE in quanto tardive. Conclude, infine, il calciatore confermando di aver percepito dalla ASD Como 1907 Srl con il suddetto bonifico bancario del 26 Luglio 2018 l’importo di cui alla delibera impugnata, ovvero l’importo netto di € 2.050,00, a fronte dell’importo lordo pari ad € 4.500,00.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 18 Dicembre 2018. Il reclamo è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Si osserva,  infatti, come la società ASD Como 1907 Srl  abbia effettivamente provveduto a corrispondere all’atleta Giuseppe Meloni l’intero importo pattuito con l’accordo economico sottoscritto tra le parti in data 8 Dicembre 2017 per la stagione 2017/2018.

Più precisamente, si sottolinea che la società reclamante, con bonifico del 26 Luglio 2018, ha corrisposto al calciatore il residuo importo netto di € 2.050,00 (ovvero € 4.500,00 lordi), oggetto del reclamo presentato dall’atleta dinanzi alla CAE nonché oggetto della delibera impugnata.

La suddetta circostanza, ovvero l’avvenuto saldo dell’importo dovuto, è confermata dal medesimo calciatore Giuseppe Meloni, il quale ha espressamente riconosciuto di aver ricevuto il bonifico del 26 Luglio 2018 a saldo di quanto a lui dovuto dalla ASD Como 1907 Srl; di conseguenza, la delibera della CAE deve essere annullata.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Como 1907 Srl e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della CAE – LND.

Nulla per la tassa.

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