F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 8 Aprile 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 12/TFN-SVE del 29 Gennaio 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 51 DELLA SOCIETÀ ASD LASTRIGIANA CONTRO LA SOCIETÀ US SPORTING ARNO ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 110 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BERTI DUCCIO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.

RECLAMO N°. 51 DELLA SOCIETÀ ASD LASTRIGIANA CONTRO LA SOCIETÀ US SPORTING ARNO ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 110 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BERTI DUCCIO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.

In data 16.6.18 con ricorso n. 110 la società US Sporting Arno ASD adiva la Commissione Premi per ivi  sentir  dichiarare  creditrice  della  ASD  Lastrigiana  del  premio  di  preparazione  relativo  al calciatore Duccio Berti, con lei tesserato con vincolo annuale nelle stagioni 2014-2015 e tesserato con vincolo pluriennale dalla convenuta dalla stagione 2017-2018.

La Commissione Premi con decisione cu 2/E riconosceva la US Sporting Arno ASD titolare del diritto a ottenere dalla ASD Lastrigiana il premio di preparazione relativamente all’atleta Duccio Berti quale penultima società, pari a € 873,50 oltre € 218,40 a titolo di penale in favore della FIGC.

La decisione veniva comunicata in data 3.10.2018 e impugnata dalla ASD Lastrigiana con ricorso comunicato alla controparte in data 9.10.18.

La ASD Lastrigiana assumeva che il calciatore Berti venne tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale con la Sm Cattolica Virtus in data 27.7.17, e trasferito a titolo temporaneo presso la società appellante il 1.8.17; al termine della stagione il Berti era rientrato presso la Sm Cattolica Virtus. Assumeva pertanto di non essere essa debitrice del premio, di esclusiva pertinenza della società SM Virtus Cattolica, e in subordine di ritenere quest’ultima responsabile in solido.

Il reclamo veniva deciso all’udienza del 29.1.2019.

Il reclamo deve essere rigettato in quanto infondato.

La società Sm Cattolica Virtus svolge esclusivamente attività di calcio a 5, sicché non è obbligata al pagamento del premio in favore della richiedente Sporting Club Arno che svolge invece l’attività di calcio a 11.

Da ciò consegue che la società Lastrigiana sia l’unica società ad essersi avvalsa dell’attività del calciatore Berti nella stagione 2017-2018. Deve pertanto ritenersi comunque applicabile il comma 2 dell’art 96 (Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società). La ratio della norma è infatti quella di responsabilizzare la società di categoria superiore, che si avvalga dell’attività dell’atleta in ragione del tesseramento pluriennale, anche se nella sola prima stagione oggetto del suddetto tesseramento.

In assenza di qualsiasi responsabilità della società SM Virtus Cattolica, in quanto iscritta al Calcio a 5, e in ragione dell’immediato trasferimento a titolo temporaneo presso la Lastrigiana, è di tutta evidenza che l’unica obbligata resti la società appellante, la quale dovrà corrispondere il premio così come correttamente disposto dalla Commissione Premi

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Lastrigiana e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

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