F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 8 Aprile 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 12/TFN-SVE del 29 Gennaio 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 55 DELLA SOCIETÀ ASD SANVITESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD FUTURO GIOVANI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 140 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GJOKA GJERGJI), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.
RECLAMO N°. 55 DELLA SOCIETÀ ASD SANVITESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD FUTURO GIOVANI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 140 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GJOKA GJERGJI), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
preso atto che la Società ASD Sanvitese ha omesso l’invio del reclamo alla controparte e non ha provveduto a versare la tassa reclamo prevista, violando così il disposto dell’art. 33, commi 5 e 8 CGS;
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Sanvitese.
Dispone addebitarsi la tassa.
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