F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 14/TFN-SVE del 12 Febbraio 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 71 DELLA SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BOZZI NICOLA, PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.11.2018.

RECLAMO N°. 71 DELLA SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BOZZI NICOLA, PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.11.2018.

Con reclamo del 12.07.2018 il calciatore Nicola Bozzi adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della Lupa Roma Srl al pagamento dell’importo di € 800,00 a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima Lupa Roma Srl in virtù dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 142/CAE dell’8.11.2018, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo dell’atleta e condannava la Lupa Roma Srl al pagamento di € 800,00, quale importo residuo della Maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico intercorso tra le parti.

Con reclamo del 13.11.2018, la Lupa Roma Srl ha impugnato la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma.

La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, rileva che la medesima Lupa Roma Srl non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione relativa al ricorso del calciatore Nicola Bozzi dinanzi alla Commissione Accordi Economici e, pertanto, non sarebbe stata messa nella condizione di potersi difendere nei tempi e nei modi previsti dalla normativa in materia. Ritualmente notiziato del reclamo, l’atleta Nicola Bozzi controdeduce rilevando di aver provveduto a notificare il ricorso dinanzi alla CAE sia presso l’indirizzo della sede legale della Lupa Roma Srl sia presso l’indirizzo di corrispondenza; entrambe le raccomandate sarebbero tornate al mittente per compiuta giacenza e, di conseguenza, il motivo di impugnazione formulato dalla società reclamante sarebbe infondato.

La vertenza veniva quindi decisa nella riunione del 12.02.2019.

Il ricorso della Lupa Roma Srl è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

In merito all’unico motivo – prettamente di rito – formulato dalla Lupa Roma Srl, si osserva, infatti, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società  reclamante,  il  calciatore  Nicola Bozzi ha regolarmente trasmesso alla Lupa Roma Srl il ricorso presentato dinanzi alla CAE, inviato con raccomandata presso l’indirizzo di corrispondenza indicato dalla società medesima; la raccomandata, non ritirata dalla Lupa Roma Srl, è tornata al mittente per compiuta giacenza.

Si osserva, altresì, che la Lupa Roma  Srl ha ricevuto presso il suddetto indirizzo anche la comunicazione trasmessa dalla Commissione Accordi Economici relativa all’udienza tenutasi dinanzi alla medesima Commissione.

Stante quanto sopra, la Lupa Roma Srl avrebbe potuto difendersi dinanzi alla CAE, avendo ricevuto regolare avviso del ricorso del calciatore nonché della relativa udienza.

Si sottolinea, altresì, che la Lupa Roma Srl nel reclamo presentato dinanzi a questo Tribunale si è limitata a formulare un unico motivo, infondato, di rito, non formulando alcuna osservazione relativa ai motivi di merito per i quali la Commissione Accordi Economici avrebbe dovuto decidere diversamente.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società Lupa Roma FC Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone incamerarsi la tassa.

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