F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 14/TFN-SVE del 12 Febbraio 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 77 DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO CALCIO ALTAMURA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 231 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CREANZA PIERTOMMASO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

 

RECLAMO N°. 77 DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO CALCIO ALTAMURA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 231 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CREANZA PIERTOMMASO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

In data 25.06.2018 con ricorso n. 231 la società ASD Pro Calcio Altamura adiva la Commissione premi per ivi sentir dichiarare creditrice della Matera Calcio Srl del premio di preparazione relativo al calciatore Creanza Piertommaso, con lei tesserato con vincolo annuale nella stagione 2015/2016 e tesserato con vincolo pluriennale dalla convenuta dalla stagione 2016/2017.

La Commissione Premi con decisione cu 3/E del 25.10.2018 riconosceva la ASD Pro Calcio Altamura titolare del diritto a ottenere dalla Matera Calcio Srl il premio di preparazione relativamente all’atleta Creanza Piertommaso quale ultima società, pari a 7.020,00 oltre a 2.457,00 € a titolo di penale in favore della F.I.G.C.

La decisione veniva comunicata in data 13.11.20178 e impugnata dalla Matera Calcio Srl con ricorso comunicato alla controparte in data 19.11.2018.

Con il reclamo, la società Matera Calcio Srl, dopo aver rappresentato che dal 30.06.2018 la società calcistica era stata esposta ad una triplice cessione  di  quote  societarie  con conseguente “vacuum” di potere, rilevava l’intervenuta prescrizione del premio di preparazione ai sensi dell’art.96 NOIF e chiedeva, previa convocazione delle parti, la condanna della controparte con risarcimento dei danni e pagamento dei compensi professionali.

In particolare, la ricorrente eccepiva l’erroneo riconoscimento del premio alla ASD Pro Calcio Altamura, in quanto avendo tesserato il calciatore il 19.09.2016, il diritto al premio di preparazione era stato maturato nella stagione sportiva 2015/2016, con conseguente prescrizione dello stesso in data 30.06.2017.

Il reclamo, il 19.11.2018, veniva inviato dalla società Matera Calcio Srl tanto alla ASD Pro Calcio Altamura quanto a questo Tribunale.

La controparte inviava le controdeduzioni il 30.11.2018, chiedendo in via preliminare di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione, nel merito il rigetto della domanda perché il tesseramento, avvenuto il 19 Settembre 2016, si riferiva alla stagione 2016/2017 e non a quella precedente, senza essere, pertanto, maturata la prescrizione del diritto al premio, con conseguente condanna al pagamento delle spese giudiziali.

Il reclamo veniva deciso all’udienza del 12.02.2019.

Preliminarmente, risulta infondata l’eccezione relativa alla tardività dell’impugnazione avanzata dalla ASD Pro Calcio Altamura, stante che il reclamo della società Matera Calcio Srl è stato spedito in data 19.11.2018, a fronte della notifica della decisione della Commissione Premi avvenuta in data 13.11.2018.

Il reclamo va, comunque, rigettato.

Si rileva, infatti, che il tesseramento del giovane calciatore, Creanza Piertommaso, con il Matera calcio è avvenuto in data 19.09.2016 e, di guisa, il diritto al premio di preparazione  della ASD Pro Calcio Altamura è stato maturato nella stagione sportiva 2016-2017 e non in quella precedente, con conseguente possibilità di richiedere la corresponsione del premio innanzi alla Commissione Premi della FIGC fino al 30 giugno 2018, momento in cui il diritto si sarebbe prescritto ex art. 96 co.4 NOIF.

Non può essere accolta la richiesta di condanna al pagamento delle spese proposta dalla ASD Pro Calcio Altamura contro la reclamante, in quanto, con la presente decisione è stata rigettata l’eccezione di tardività dell’impugnazione e, altresì, perché il reclamo non può essere considerato quale lite temeraria trattandosi, al più, di un errore interpretativo della norma e non di malafede da parte della società Matera Calcio Srl.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società Matera Calcio Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

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