F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE del 14 Marzo 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 84 DELLA SOCIETÀ ASD SAN GIORGIO CALCIO 2017 CONTRO LA SOCIETÀ ASD REAL BOYS CAROSINO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 302 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZINGAROPOLI ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

RECLAMO N°. 84 DELLA SOCIETÀ ASD SAN GIORGIO CALCIO 2017 CONTRO LA SOCIETÀ ASD REAL BOYS CAROSINO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 302 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZINGAROPOLI ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

In data 26.6.2018 la società ASD Real Boys Carosino adiva la Commissione premi per ivi sentir dichiarare creditrice della ASD San Giorgio Calcio 2017 del premio di preparazione relativo al calciatore Alessandro Zingaropoli con lei tesserato con vincolo annuale nelle stagioni 2014/2015 e tesserato con vincolo pluriennale dalla convenuta dalla stagione 2016/2017.

 La Commissione Premi con decisione n. 302/ CU 3/E del 23.10.2018 riconosceva la ASD Real Boys Carosino titolare del diritto a ottenere dalla ASD San Giorgio Calcio 2017 il premio di preparazione relativamente all’atleta Giovanni Gambino quale penultima società, pari a € 218,40 oltre € 32,76 a titolo di penale in favore della FIGC.

La decisione veniva comunicata in data 12.11.2018 e impugnata in data 20.11.2018 dalla ASD San Giorgio Calcio 2017 con ricorso comunicato al solo Tribunale Federale Nazionale, Vertenze Economiche.

La ASD San Giorgio Calcio 2017 assumeva di aver ricevuto da tale Sara Papardo una lettera, indirizzata a Real San Giorgio con la quale la ASD Real Boys Carosino avrebbe richiesto erroneamente il premio per il calciatore Alessandro Zingaropoli; precisava di non aver quindi potuto contestare la pretesa, in quanto società non destinataria di essa. Insisteva per la sospensione della efficacia della decisione e per la sua riforma

La vertenza veniva chiamata alla udienza del 14.3.2019.

Il reclamo è inammissibile, in quanto tardivo, con conseguente assorbimento degli altri motivi di gravame.

Il reclamo è altresì inammissibile per non essere stato comunicato alla resistente ASD Real Boys Carosino.

Infatti, ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata. Nella fattispecie, che qui ci occupa, esso è comunicato il 20.11 ovvero 8 gg dalla notifica avvenuta il 12.11. Il giorno 20.11 peraltro non è successivo a giorno festivo.

Nel caso di specie, il reclamo avrebbe dovuto proporsi entro e non oltre il termine del 19.11.2018, posto che la decisione impugnata era stata ricevuta dall'odierna appellante il 12.11.2018.

La tardività della comunicazione del reclamo ne determina la inammissibilità.

Inoltre il reclamo doveva essere inviato anche alla resistente a mente dell’art 96 III comma NOIF: Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo  raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti  l’invio alla controparte.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD San Giorgio Calcio 2017.

Dispone addebitarsi la tassa.

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