F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE del 14 Marzo 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 89 DELLA SOCIETÀ ASD PONTE CREPALDO ERACLEA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CALCIO DON BOSCO SANDONÀ AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 217 – 226 – PREMI DI PREPARAZIONE PER I CALCIATORI BOSO MATTEO – CECERE DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

 

RECLAMO N°. 89 DELLA SOCIETÀ ASD PONTE CREPALDO ERACLEA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CALCIO DON BOSCO SANDONÀ AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 217 - 226 – PREMI DI PREPARAZIONE PER I CALCIATORI BOSO MATTEO – CECERE DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Con ricorso del 22 giugno 2018, la società ASD Calcio Don Bosco Sandonà adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all’atleta Davide Cecere (Ric. N. 226), tesserato per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla ASD Ponte Crepaldo Eraclea.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 3/E del 25 Ottobre 2018, la Commissione Premi, riconoscendo la società ASD Calcio Don Bosco Sandonà quale ultima società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo all’atleta Davide Cecere, condannava la ASD Ponte Crepaldo Eraclea al pagamento dell’importo totale di € 1.067,43, di cui € 928,20 a titolo di premio di preparazione in favore della società ASD Calcio Don Bosco Sandonà ed € 139,23 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Allo stesso modo, con ricorso del 22 giugno 2018, la società ASD Calcio Don Bosco Sandonà adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all’atleta Matteo Boso (Ric. N. 217), tesserato per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla ASD Ponte Crepaldo Eraclea.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 3/E del 25 Ottobre 2018, la Commissione Premi, riconoscendo la società ASD Calcio Don Bosco Sandonà quale ultima società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo all’atleta Matteo Boso, condannava la ASD Ponte Crepaldo Eraclea al pagamento dell’importo totale di € 1.067,43, di cui € 928,20 a titolo di premio di preparazione in favore della società ASD Calcio Don Bosco Sandonà ed € 139,23 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso le suddette decisioni, la ASD Ponte Crepaldo Eraclea ha proposto reclamo con un unico atto comunicato in data 27 Novembre 2018.

A sostegno del proprio reclamo, la società rileva la erroneità delle due decisioni impugnate in quanto i due atleti (Matteo Boso e Davide Cecere) avrebbero manifestato alla ASD Ponte Crepaldo Eraclea di essere liberi da qualsiasi vincolo con la società ASD Calcio Don Bosco San Donà.

Rappresenta, altresì, la società reclamante che la ASD Calcio Don Bosco San Donà nel corso della stagione sportiva 2017-2018 avrebbe usufruito degli impianti sportivi della ASD Ponte Crepaldo Eraclea, la quale – per tale servizio – avrebbe emesso una fattura di euro 2.635,20.

In assenza di controdeduzioni da parte della società ASD Calcio Don Bosco San Donà, ritualmente notiziata del reclamo, lo stesso veniva deciso all’udienza del 14 Marzo 2019.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per l’avvenuta impugnazione di due decisioni diverse della Commissione Premi con un unico reclamo.

Invero, si rileva che la ASD Ponte Crepaldo Eraclea ha impugnato con un solo ed unico reclamo le due diverse ed autonome decisioni della Commissione Premi di cui al Ric. n. 217 (Calciatore: Matteo Boso) ed al Ric. N. 226 (Calciatore: Davide Cecere), per i quali la società reclamante avrebbe dovuto – al contrario – procedere con il deposito di due autonomi e distinti reclami: uno avente per oggetto la decisione della Commissione Premi relativa al calciatore Matteo Boso ed un altro avente per oggetto la decisione della Commissione Premi relativa al calciatore Davide Cecere, corrispondendo per ciascuno un’autonoma tassa reclamo.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Ponte Crepaldo Eraclea. Dispone incamerarsi la tassa.

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