F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE del 14 Marzo 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 90 DELLA SOCIETÀ ASD CJARLINS MUZANE CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION MARTIGNACCO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 303 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZULIANI FILIPPO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

RECLAMO N°. 90 DELLA SOCIETÀ ASD CJARLINS MUZANE CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION MARTIGNACCO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 303 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZULIANI FILIPPO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Con ricorso n. 303 pervenuto il 27.06.2018 la società ASD Union Martignacco adiva la Commissione Premi di Preparazione chiedendo la condanna della ASD Cjarlins Muzane al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF per avere quest’ultima tesserato con vincolo “giovane dilettante”, per la stagione sportiva  2014/2015  il  calciatore Filippo Zuliani.

Con delibera n. 3/E del 25 Ottobre 2018 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la società ASD Cjarlins Muzane al pagamento della somma di € 1.706,25, di cui € 1.365,00 a titolo di premio di preparazione in favore della società ASD Union Martignacco quale penultima titolare del vincolo annuale, ed € 341,25 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

La decisione veniva notificata in data 12 Novembre 2018 alla ASD Cjarlins Muzane ed in data 16 Novembre 2018 alla ASD Union Martignacco.

Avverso tale delibera, la ASD Cjarlins Muzane proponeva appello con reclamo inviato il 28/11/2018.

La reclamante assumeva, di aver ricevuto la richiesta di corresponsione del Premio di preparazione in data 26/06/2018 e di aver provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto in data 13/09/2018 attraverso bonifico. Concludeva pertanto chiedendo l’annullamento della penale da corrispondersi alla FIGC per un ammontare di€ 341,25.

La ASD Union Martignacco ritualmente notiziata del reclamo non inviava controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 14 Marzo 2019.

Il reclamo è inammissibile.

Ed infatti, ai sensi dell’art. 96 comma 3 NOIF contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche. Ed ancora, l’art. 30, comma 33 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC recita: “il procedimento in ultima istanza è instaurato con ricorso che deve essere proposto, senza preannuncio di reclamo, con le modalità di cui all’art. 38, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata”.

Le decisione è stata comunicata in data 12 Novembre 2018, la ASD Cjarlins Muzane ha proposto reclamo solo in data 28 Novembre 2018, ben oltre il termine di sette giorni previsto dalle norme federali.

Conseguentemente, il reclamo è da considerarsi inammissibile poiché tardivo; la decisione impugnata deve quindi essere confermata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Cjarlins Muzane. Dispone addebitarsi la tassa.

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