F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE del 14 Marzo 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 105 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LORDI SABATINO, PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

RECLAMO N°. 105 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LORDI SABATINO, PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

Con reclamo notificato via PEC in data 10.12.2018, la società ASD Città Di Acireale 1946 ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Accordi Economici LND, pubblicata sul C.U. n. 165/CAE-LND del 3.12.2018, con la quale la società reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Lordi Sabatino della  somma di € 15.658, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto tra ASD Acireale (dalla cui scissione, veniva costituita la ASD Città di Acireale 1946) e il calciatore per la stagione sportiva 2017/2018.

La ASD Città Di Acireale 1946, a sostegno dell'impugnazione promossa, assumeva l’avvenuta corresponsione di parte delle somme, nonché l’inadempimento del tesserato alla proprie obbligazioni.

Il calciatore Lordi Sabatino presentava controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello perché tardivamente proposto e l’infondatezza, nel merito, dello stesso.

Il reclamo è inammissibile, in quanto tardivo, con conseguente assorbimento degli altri motivi di gravame.

Infatti, ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata.

Nel caso di specie, il reclamo avrebbe dovuto proporsi entro e non oltre il termine del 10.12.2018, posto che la decisione impugnata era stata ricevuta dall'odierna appellante il 03.12.2018.

Come si è detto, invece, il reclamo della ASD Città Di Acireale 1946, è stato inoltrato via PEC solo il giorno 11.12.2018, quando, dunque, il predetto termine risultava ormai decorso.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Città Di Acireale 1946. Dispone addebitarsi la tassa.

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