F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE del 14 Marzo 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 107 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCIANNAMÉ CLAUDIO, PUBBLICATA NEL C.U. 168/CAE-LND del 4.12.2018.
RECLAMO N°. 107 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCIANNAMÉ CLAUDIO, PUBBLICATA NEL C.U. 168/CAE-LND del 4.12.2018.
Con atto dell’11.12.2018, la ASD Città di Acireale 1946 ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 04.12.2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Sciannamé Claudio, del complessivo importo di euro 19.058,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto tra ASD Acireale (dalla cui scissione, veniva costituita la ASD Città di Acireale 1946) e il calciatore per la stagione sportiva 2017/2018.
La ASD Città Di Acireale 1946, a sostegno dell'impugnazione promossa, assumeva l’avvenuta corresponsione di parte delle somme, nonché l’inadempimento del tesserato alla proprie obbligazioni, in quanto lo stesso avrebbe arbitrariamente e ingiustificatamente interrotto qualsiasi prestazione sportiva a far data dal 10.05.2018, a seguito della partita disputata contro la società Città di Gela.
Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni, contestando quanto ex adverso dedotto, eccepito, richiesto e prodotto chiedendo, pertanto, il rigetto del gravame con la conferma della decisione della CAE, e la condanna della ASD Città di Acireale 1946, anche in solido con la ASD Acireale, alle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 33, comma 14, CGS, delle spese legali.
La vertenza è stata quindi discussa e decisa alla riunione del 14.03.2019. Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
A seguito dell’esame della documentazione prodotta risulta, infatti, che:
- la ASD Città Di Acireale non ha fornito documentazione idonea ad attestare l’avvenuto pagamento degli importi reclamati, sia in relazione ai versamenti realmente effettuati al calciatore, sia alle ritenute d’acconto asseritamente versate;
- l’assenza di molti calciatori tesserati con la reclamante a far data dall’11.05.2018 può essere ricondotta ad una scelta societaria e, comunque, non esonera la società dalla corresponsione delle somme.
- il calciatore ha tempestivamente contestato quest’ultima circostanza alla società, la quale non ha replicato a quanto dedotto dall’atleta;
- in ogni caso, le censure avanzate dal reclamante sodalizio sportivo in merito all’asserito inadempimento contrattuale attengano alla materia disciplinare e non a quella economica di competenza di questo Tribunale e come tali non possono inferire sul contenuto degli accordi economici tra società e calciatori.
La decisione della C.A.E. risulta, pertanto, correttamente adottata.
Tanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Città Di Acireale 1946 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.
Dispone addebitarsi la tassa.
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