F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE del 14 Marzo 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 83 DELLA SOCIETÀ ASD TRICESIMO CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION MARTIGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 228 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CODUTTI FILIPPO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

RECLAMO N°. 83 DELLA SOCIETÀ ASD TRICESIMO CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION MARTIGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 228 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CODUTTI FILIPPO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Con atto 20 Novembre 2018, l’ASD Tricesimo ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze  Economiche, chiedendo l’annullamento della decisione della Commissione Premi con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla ASD Union Martignacco e la odierna ricorrente è stata condannata al pagamento del premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF, in riferimento al tesseramento del calciatore Filippo Codutti.

Assume la ricorrente ASD Tricesimo: l’esistenza di una liberatoria rilasciata in data 18 Luglio 2018 dalla ASD Union Martignacco; la inammissibilità della richiesta di pagamento del premio da parte della medesima ASD Union Martignacco, avendo la stessa omesso di allegare i cartellini del calciatore Codutti alla richiesta, come previsto dalla normativa federale.

La società controparte, ritualmente e tempestivamente notiziata del presente ricorso nulla ha controdedotto.

Il ricorso è stato quindi discusso e deciso alla riunione del 14 Marzo 2019. Il gravame deve essere dichiarato inammissibile.

In via preliminare deve infatti rilevarsi che, verificato il ricevimento della decisione della Commissione Premi da parte della ASD Tricesimo in data 12 Novembre 2018, il ricorso è stato inoltrato solo in data 20 Novembre 2018 e quindi oltre il termine  perentorio  di  sette  giorni previsto dall’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.

La rilevata inammissibilità preclude l’esame del merito del ricorso.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Tricesimo. Dispone addebitarsi la tassa.

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