F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE del 14 Marzo 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 81 DELLA SOCIETÀ US AREZZO SRL CONTRO LA SOCIETÀ USD SRL AREZZO FOOTBALL ACADEMY AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 272 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE NOCENTINI CARLO ALBERTO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

RECLAMO N°. 81 DELLA SOCIETÀ US AREZZO SRL CONTRO LA SOCIETÀ USD SRL AREZZO FOOTBALL ACADEMY AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 272 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE NOCENTINI CARLO ALBERTO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Con ricorso del 25 giugno 2018 la USD Srl Arezzo Footbal Academy ha adito la Commissione Premi per chiedere la condanna della società US Arezzo Srl al pagamento del premio di preparazione, come previsto dall’art. 96 NOIF, per avere quest’ultima tesserato il calciatore Nocentini Carlo Alberto, nato il 31.07.2001, con vincolo “giovane di serie” il 07.09.2016 e con riferimento alla stagione sportiva 2014/15 in cui il calciatore venne tesserato da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con delibera in C.U. 3/E del 25.10.2018 (notificata in data 12.11.2018) la Commissione Premi ha accolto il ricorso condannando la società SS Arezzo Srl (che nelle more ha acquisito il complesso aziendale della fallita US Arezzo Srl) al pagamento della somma di € 16.038,00, di cui € 11.880,00 alla USD Srl Arezzo Footbal Academy a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 4.158,00 alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con reclamo del 16.11.2018, la società SS Arezzo Srl ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale deducendo, quali motivi di gravame, la mancata ricezione del ricorso depositato alla Commissione Premi, nonché l’assenza del requisito temporale del tesseramento del Nocentini per una intera stagione sportiva.

Con controdeduzioni al reclamo del 3.12.2018 la USD Srl Arezzo Footbal Academy si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni sia in fatto che in diritto.

Più in particolare, il sodalizio ha prodotto la ricevuta della raccomandata inviata all’indirizzo indicato nel foglio di censimento della US Arezzo Srl ed ha evidenziato che il diritto al Premio di Preparazione (maturato nella stagione sportiva 2016/2017) è stato correttamente reclamato sussistendo tutti i presupposti previsti dall’art. 96 NOIF.

Con ordinanza del 12 Febbraio 2019, pubblicata con C.U. 14/TFN-Sezione Vertenze Economiche del 13 Febbraio 2019, codesto Tribunale, rilevato che l’avviso di convocazione per l’udienza del 12.2.2019 non risultava notificato al domicilio eletto dalla società reclamante presso l’avv. Eduardo Chiacchio e/o sulla sua pec, ha rinviato la vertenza a nuovo ruolo.

La trattazione è stata, quindi, fissata per l’udienza del 14 Marzo 2019 in cui il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L’appello risulta infondato e deve pertanto respingersi.

Relativamente al primo motivo di gravame e quindi alla presunta  inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi per asserita mancata notifica dello stesso ad essa reclamante, dalla documentazione acquisita emerge non solo che la USD Srl Arezzo Footbal Academy si è fedelmente attenuta al dettato dell’art. 96 NOIF allegando al ricorso sia la tessera del calciatore che la ricevuta di spedizione attestante il contestuale invio della raccomandata alla controparte, ma anche che la raccomandata è stata effettivamente recapitata all’indirizzo di via Antonino Gramsci – Arezzo, dalla stessa US Arezzo Srl indicato come propria sede.

Ciò è quanto, infatti, risulta dalla allegazione della USD Srl Arezzo Footbal Academy a supporto delle controdeduzioni e segnatamente dall’avviso di ricevimento della raccomandata n. 149865516282 firmata in data 27 giugno 2018 sia dal destinatario che dall’incaricato alla distribuzione.

Non risponde al vero, quindi, quanto asserito con il primo motivo di gravame e cioè che sarebbe stata completamente omessa la notifica del ricorso.

In ordine al secondo motivo di gravame, si richiama il consolidato orientamento di questo Tribunale secondo cui il vincolo del calciatore per almeno un’intera  stagione  sportiva  deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; a tali fini dovrà, pertanto, ritenersi tale – con determinazioni ovviamente relative alle particolarità dei singoli casi concreti – un apprezzabile periodo temporale così da far assumere oggettiva rilevanza all’attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore e parametrata alla durata della stagione sportiva, con conseguente riferimento dunque anche al periodo di eventuale preparazione  estiva, ovvero a quello durante il quale si  svolgono le  diverse gare ufficiali previste nei calendari federali.

In altre parole, ai fini del riconoscimento del premio di preparazione, il tesseramento annuale del calciatore dovrà sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva non certo marginale o di scarsa importanza.

Nella fattispecie in esame si ritiene che il calciatore sia rimasto presso la USD Srl Arezzo Footbal Academy per un periodo oggettivamente significativo per la propria formazione, essendo stato tesserato per la stagione 2013/2014 dall’8 Ottobre 2013 (e quindi per 9 mesi su 12) e per la stagione sportiva 2014/2015 dal 22 Agosto 2014 (quindi per oltre 10 mesi su 12), sostanzialmente in coincidenza con l’avvio delle attività agonistiche così da svolgere un periodo di formazione certamente rilevante e tale da giustificare il riconoscimento del premio di preparazione.

La decisione della Commissione Premi deve dunque essere confermata.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società US Arezzo Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

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