F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE del 17 Aprile 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 145 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 512 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PEDALÀ GABRIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

RECLAMO N°. 145 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921 AVVERSO  LA DECISIONE DELLA  COMMISSIONE PREMI (RIC.  N. 512  – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PEDALÀ GABRIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Con ricorso dell’11 Aprile 2017 la società FCD Calcio Vigevano 1921 adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF per avere quest’ultima tesserato, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2016/2017, i calciatori Camarda Samuele (28.1.1999); Castoldi Alessandro (6.8.1999); Centenara Diego (10.11.1999); Cerri Luca (17.8.1999); Coppa Daniel (17.12.1999); Dioh Equa (2.6.1999); Doronzo Simone Emanuele (10.10.1999); Fioretti Mattia (28.12.1999); Franzoso Luca (14.6.1999); Graffeo Thomas (4.9.1999); Khudyy Artem (13.2.1999); Lavezzi Simone (8.12.1999); Pedalà Gabriele (13.9.1999); Pelli Gabriele ( 19.12.1999); Touzri Wajdi (23.8.1999), in precedenza tesserati  da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con distinte delibere, tutte pubblicate nel C.U. 11/E del 19.06.2017, la Commissione Premi accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al premio per tutti i quindici calciatori ed in particolare per la posizione del calciatore Pedalà Gabriele (tesserato il 9.9.2016) condannava la società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento della somma di € 1.552,50, di cui € 1.242,00 alla società FCD Calcio Vigevano 1921 a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 310,50 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22 Maggio 2018 la società SSD Città Di Vigevano Srl proponeva impugnazione deducendo di non avere mai ricevuto né  il ricorso introduttivo  proposto dalla consorella innanzi la Commissione Premi, né il Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. All’uopo la reclamante precisava che gli atti non risultavano inviati all’indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione (Corso Togliatti n. 65/C), bensì all’indirizzo della sede di via De Rosa.

Ciò premesso la reclamante contestava:

- Che dalla sottoscrizione illeggibile del ricorso non è dato comprendere da chi effettivamente sia stato sottoscritto, stante peraltro la pendenza di un contenzioso innanzi la Magistratura Ordinaria in ordine alla validità delle delibere assembleari del 29.12.2015, 07.01.2016, 14.01.2016 e 25.01.2016 dal quale potrebbe scaturire il ripristino delle cariche sociali e quindi la carenza di potere in capo a chi ha sottoscritto il ricorso;

- L’inammissibilità del ricorso perché non notificato e comunque per avere la ricorrente proposto un unico ricorso riguardo alla richiesta del premio per quindici calciatori;

- L’inammissibilità del ricorso per mancata allegazione delle tessere dei calciatori.

Previa sospensione dell’efficacia della delibera della Commissione Premi, la reclamante concludeva, quindi, chiedendone l’annullamento, con conseguente restituzione delle somme in conto già corrisposte per potere disputare le gare di campionato.

In assenza di controdeduzioni da parte della FCD Calcio Vigevano 1921, la vertenza veniva discussa dal difensore della reclamante nella riunione del 18 giugno 2018.

Con ordinanza in pari data veniva, quindi, disposta l’acquisizione di informative presso Poste Italiane in ordine al recapito delle raccomandate di notifica del provvedimento impugnato.

Con successiva ordinanza del 27 giugno 2018 venivano accolte le istanze di sospensione dell’efficacia della delibera impugnata limitatamente al pagamento delle ulteriori somme non corrisposte a titolo di premio di preparazione.

Non avendo Poste Italiane dato riscontro alla richiesta di informative, la vertenza veniva quindi trattenuta in decisione il 22 Novembre 2018.

Con decisione pubblicata con C.U. 11/TFN del 15 Gennaio 2019 (dispositivo pubblicato con C.U. 8/TFN del 26 Novembre 2018), codesto Tribunale, rilevata la violazione delle norme sul contraddittorio, annullava la decisione impugnata rinviando alla Commissione Premi per l’esame del merito.

All’esito di ciò la Commissione Premi con delibera pubblicata con C.U. 6/E del 24 Gennaio 2019, richiamata la decisione di codesto Tribunale, riesaminava la vertenza e preso atto che la originaria ricorrente è mutata da FCD Calcio Vigevano 1921 in ASD Vigevano Calcio 1921, accoglieva il ricorso ribadendo la condanna della società SSD Città Di Vigevano Srl al pagamento della somma di € 1.552,50, di cui € 1.242,00 a favore della società ASD Vigevano Calcio 1921 a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 310,50 alla FIGC a titolo di penale. Con atto del 7 Febbraio 2019 la società SSD Città Di Vigevano Srl impugnava la delibera da ultimo assunta dalla Commissione Premi, deducendo preliminarmente la violazione del diritto di difesa, asserendo che la Commissione Premi nel riesaminare la vertenza non avrebbe concesso i termini per lo svolgimento delle proprie difese.

La reclamante ha di poi contestato da un lato il riconoscimento del premio in favore della ASD Vigevano Calcio 1921 in quanto entità diversa dalla originaria ricorrente FCD Calcio Vigevano 1921; dall’altro che nell’indicare la stagione sportiva di riferimento la Commissione Premi avrebbe mutato specificazione, avendo assegnato il premio per la stagione 2016-2017 mai richiesto, dovendosi riferire invece alla stagione sportiva 2015-2016 come dalla stessa Commissione Premi indicato nella precedente delibera annullata.

Sono stati, infine, riproposti in questa sede i motivi di gravame già svolti avverso la precedente delibera della Commissione Premi, annullata da codesto Tribunale, e segnatamente: un presunto difetto di legittimazione attiva in quanto la firma apposta nel ricorso introduttivo innanzi alla Commissione Premi non sarebbe leggibile impedendo così di verificare se il sottoscrittore fosse munito di relativo potere; l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto congiuntamente per quindici calciatori; l’inammissibilità del ricorso in quanto privo dell’allegazione delle tessere del calciatore; la mancata comunicazione del ricorso introduttivo.

La SSD Città Di Vigevano Srl concludeva, quindi, chiedendo, previa sospensione della delibera impugnata, in via pregiudiziale l’annullamento della delibera della Commissione Premi stante l’estinzione della ricorrente in prima istanza FCD Calcio Vigevano 1921. Nel merito l’annullamento della delibera impugnata per tutti i motivi esposti, con richiesta di restituzione delle somme versate in forza della delibera già annullata.

La ASD Vigevano Calcio 1921 controdeduceva con memoria trasmessa a mezzo pec il 5 Aprile 2019 e con la quale, contestate tutte le avverse deduzioni e richieste, concludeva per il rigetto del reclamo in quanto infondato in fatto ed in diritto.

All’udienza del 17 Aprile 2019 sono comparsi i difensori delle parti.

L’avv. Furio Suvilla, per la reclamante, ha preliminarmente rilevato la tardività delle controdeduzioni della ASD Vigevano Calcio 1921, opponendosi alla presenza in udienza del difensore della resistente. Ha, quindi, depositato note di udienza alle quali si è integralmente riportato e con le quali, al di là del rilievo della tardività della costituzione della resistente, la società reclamante ha replicato a tutte le difese svolte dalla resistente e reiterate verbalmente dal difensore avv. Enrico Beia. In particolare modo la reclamante, per il tramite del proprio difensore, ha posto l’attenzione sulla asserita irregolarità della fusione tra le società che hanno portato alla costituzione della ASD Vigevano Calcio 1921, precisando a verbale di udienza che l’eccezione è stata svolta per la prima volta con le note a verbale in quanto tale circostanza è emersa solo a seguito della costituzione in giudizio della resistente.

Dopo ampia discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il reclamo è infondato e và pertanto rigettato.

Partendo, innanzitutto, dalla contestazione con la quale si asserisce che la Commissione Premi avrebbe violato il diritto di difesa dell’odierna reclamante, si evidenzia che la Commissione Premi è un Organo Federale Amministrativo, e non di Giustizia, deputato alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento anche del premio di preparazione senza il vincolo del rigido formalismo dell’attività giudiziaria, che in materia di premio di preparazione maturerebbe solo nella eventuale fase impugnatoria innanzi codesto Tribunale.

Ciò premesso si rileva, comunque, che nella fattispecie in esame tutti gli atti, compreso il precedente gravame con il quale la SSD Città di Vigevano Srl aveva contestato nel merito la pretesa avanzata dalla consorella, sono stati trasmessi alla Commissione Premi che ha nuovamente deliberato proprio sulla scorta di quanto dedotto da tutte le parti in causa, di talché si ritiene che non sia stato minimamente leso il diritto di difesa dell’odierna reclamante, peraltro garantito in questa sede.

Relativamente alla eccepita inammissibilità della costituzione di parte resistente per tardività della stessa, si evidenzia che con le note a verbale di udienza la difesa della SSD Città di Vigevano Srl ha preso posizione su tutte le eccezioni e deduzioni di controparte, con ciò accettando il contraddittorio nonostante la tardività delle controdeduzioni della ASD Vigevano Calcio 1921.

Ciò premesso, si ritiene rilevante ai fini della valutazione della preliminare eccezione di carenza di legittimazione della ASD Vigevano Calcio 1921 (come sollevata dalla reclamante), attenersi alle risultanze della documentazione federale acquisita agli atti ed in particolare modo il foglio di censimento da cui emerge che la ASD Vigevano Calcio 1921 è sorta dalla fusione tra le società FCD Calcio Vigevano 1921 ed ASD Atletico San Giorgio. Detta fusione è stata approvata ai sensi dell’art. 20 NOIF dal Presidente Federale come ha dimostrato parte resistente producendo la comunicazione Prot. 2017BF1106 del 25.7.2017 a firma dell’allora Segretario FIGC.

Orbene, poiché l’atto di approvazione della fusione non è stato impugnato né tanto meno revocato, ne consegue che tale determinazione è vincolante all’interno dell’Ordinamento Federale e pertanto non può essere disattesa da Codesto Tribunale che, a tenore dell’art. 30 CGS, procede sulla base degli atti ufficiali.

Non potendosi, quindi, revocare in dubbio l’efficacia della intervenuta fusione, ne consegue che la ASD Vigevano Calcio 1921, sorta dalla fusione delle due dette società, ha acquisito diritti ed oneri delle società fuse e pertanto è legittimata a pretendere i premi di preparazione maturati in capo alla FCD Calcio Vigevano 1921.

All’uopo si evidenzia che la fusione, operazione di concentrazione giuridico-economica tra imprese, consiste nell’unificazione di due o più società od enti in un’unica società o in un unico ente. Gli effetti giuridici della fusione sono l’estinzione delle società incorporate o fuse, associata alla nascita di una nuova società nel caso di fusione per unione, ed il trasferimento alla società incorporante o alla società risultante dalla fusione dell’intero patrimonio e della titolarità di rapporti giuridici delle società incorporate o fuse.

Nel caso di specie si è trattato non già di una fusione per incorporazione, bensì di una fusione in senso stretto per effetto della quale, a seguito dell’unificazione di due società, si è creata una società di nuova costituzione che ha acquisito i patrimoni delle altre società interessate alla fusione (e che a seguito della stessa si sono estinte), subentrando nella titolarità di tutti i rapporti delle società preesistenti. Trattasi, a ben vedere, di una ipotesi di successione universale con estinzione delle società preesistenti e contestuale fase costitutiva di una nuova realtà che va a sostituirsi nella titolarità dei rapporti giuridici delle società estinte.

Conseguenza della fusione è, pertanto, la realizzazione della continuità dei rapporti giuridici, anche processuali, relativi alle società partecipanti alla fusione, in capo alla società risultante dall’operazione di concentrazione. Bene, quindi, ha fatto la Commissione Premi a rilevare d’ufficio l’intervenuta fusione ed identificare, pertanto, l’avente diritto al premio nella ASD Vigevano Calcio 1921.

Ciò anche in considerazione del fatto che nel caso di specie il procedimento di fusione di cui si è detto è passato al vaglio del Presidente Federale che, ai sensi dell’art. 20 NOIF, ha concesso l’approvazione prevista come condizione di efficacia della fusione nell’ambito dell’Ordinamento federale.

Stante ciò, poiché l’approvazione della fusione non è stata contestata ovvero revocata, va da sé che il procedimento di fusione espletato a monte e che ha portato alla concessione dell’approvazione non può essere sindacato, risultando di per sé vincolante la determinazione assunta dal Presidente Federale.

Altro vizio dedotto dalla reclamante è quello afferente la stagione sportiva di riferimento contenuta nella delibera impugnata e che sarebbe stato modificato rispetto alla precedente delibera annullata, con ciò determinando – a detta della reclamante- un vizio di nullità.

Orbene, premesso che è pacifico che il primo tesseramento pluriennale da parte della SSD Città di Vigevano Srl è avvenuto per la stagione 2016/2017, va da sé che laddove la Commissione Premi ha richiamato il numero del cartellino afferente il tesseramento annuale ha, per mero errore materiale, riferito tale tesseramento alla stagione sportiva 2016/2017 in luogo della stagione sportiva 2015/16. Di ciò si darà atto nel dispositivo.

Venendo, infine, ai motivi di gravame riproposti in questa sede, si rileva, innanzitutto, che la problematica relativa alla notifica sia del ricorso introduttivo che della precedente delibera della Commissione Premi, deve intendersi ormai superata per effetto dell’annullamento della precedente delibera e la rimessione degli atti alla Commissione Premi che ha, quindi, avuto modo di riesaminare tutti i termini della vertenza.

Sul difetto di legittimazione attiva per illeggibilità della firma apposta nel ricorso introduttivo si fa presente che a nulla rileva che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata e ciò sia per l’irritualità del procedimento innanzi alla Commissione Premi, sia per il fatto che la società attualmente legittimata a percepire il premio di preparazione per effetto della fusione ,di cui si è sopra detto, si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Torti Piersardo.

Si deve, poi, respingere l’eccezione d’inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero si sottolinea che nessuna norma federale impedisce la proposizione di un unico ricorso per più premi di preparazione riferiti ad altrettanti calciatori, né che la Commissione Premi, nel provvedere sul ricorso, emetta distinte decisioni relative a ciascuna posizione (così come di fatto avvenuto nella specie): ciò a differenza delle impugnazioni che, viceversa, devono essere sempre separatamente proposte per ciascuna decisione oggetto del gravame.

Il principio, già affermato da questo Tribunale, si riferisce unicamente all’inammissibilità dell’atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un’unica azione a tutela di molteplici soggetti. Come più volte affermato, l’inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell’illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all’Organo decidente – di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo. Tali principi ed esigenze non si rinvengono in prime cure, atteso che alla Commissione Premi– come più volte precisato – non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale, tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un’unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.

Destituito di fondamento è, infine, il motivo riferito all’omessa allegazione delle tessere del calciatore, dal momento che al ricorso introduttivo risulta allegata l’attestazione rilasciata dalla Delegazione Provinciale della LND circa la sussistenza del tesseramento per le stagioni sportive in questione, attestazione che incontestabilmente tiene luogo dei tesserini, almeno fino a prova contraria.

Tutto ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società SSD Città Di Vigevano Srl e, per l’effetto conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi, intendendosi come stagione di riferimento per il tesseramento quella 2015/2016.

Dispone addebitarsi la tassa.

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