F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE del 15 Aprile 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 109 DELLA SOCIETÀ ASD PIEDIMULERA CONTRO LA SOCIETÀ ASD FORMACO DON BOSCO PIEVESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 310 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BIONDA GIACOMO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 22.11.2018.

RECLAMO N°. 109 DELLA SOCIETÀ ASD PIEDIMULERA CONTRO LA SOCIETÀ ASD FORMACO DON BOSCO PIEVESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 310 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BIONDA GIACOMO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 22.11.2018.

Con ricorso del 30 giugno 2018, la società ASD Fomarco Don Bosco Pievese adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all’atleta Giacomo Bionda (Ric. N. 310), tesserato per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla ASD Piedimulera.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 4/E del 22 Novembre 2018, la Commissione Premi, riconoscendo la società ASD Fomarco Don Bosco Pievese quale unica società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo all’atleta Giacomo Bionda, condannava la ASD Piedimulera al pagamento dell’importo totale di € 2.700,00, di cui € 2.160,00 a titolo di premio di preparazione in favore della società ASD Fomarco Don Bosco Pievese ed € 540,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la ASD Piedimulera ha proposto reclamo con atto del 12 Dicembre 2018.

A sostegno del proprio reclamo, la società afferma che il ricorso della società ASD Fomarco Don Bosco Pievese sarebbe indeterminato, in quanto nello stesso non sarebbe stata indicata con precisione la somma richiesta né sarebbe stata indicata l’esatta qualifica del titolo in base al quale richiedere il premio (unica o ultima o penultima società avente diritto).

Sostiene, altresì, la società reclamante che la Commissione Premi avrebbe dovuto ritenere, in ogni caso, la ASD Fomarco Don Bosco Pievese non quale unica società avente diritto al premio bensì (in virtù dei tesseramenti dell’atleta presso la ASD Juventus Domo dal 14.9.2015 al 16.12.2015 e presso la stessa ASD Piedimulera dal 19.12.2015 al 1.7.2016) quale penultima società.

In assenza di controdeduzioni da parte della società ASD Fomarco Don Bosco Pievese, il reclamo veniva deciso all’udienza del 15 Aprile 2019.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

Invero, si rileva non solo il mancato pagamento da parte della ASD Piedimulera della tassa reclamo, bensì anche la mancata allegazione al reclamo medesimo della necessaria documentazione attestante l’avvenuto, contestuale inoltro del reclamo alla controparte ASD Fomarco Don Bosco Pievese; adempimento richiesto a pena di inammissibilità  dall’art.  33, comma 5, CGS.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Piedimulera. Dispone addebitarsi la tassa.

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