F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE del 15 Aprile 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 104 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE COCIMANO SALVATORE, PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.
RECLAMO N°. 104 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE COCIMANO SALVATORE, PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.
Con atto del 15.11.2018, la ASD Città di Acireale 1946 ha adito questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Vertenze Economiche impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa l’08.11.2018 e comunicata in pari data, con la quale Cocimano Salvatore, del complessivo importo di euro 14.408,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto tra ASD Acireale (dalla cui scissione, veniva costituita la ASD Città di Acireale 1946) e il calciatore per la stagione sportiva 2017/2018.
La ASD Città Di Acireale 1946, a sostegno dell'impugnazione promossa, assumeva l’avvenuta corresponsione di parte delle somme nonché l’inadempimento del tesserato alla proprie obbligazioni, in quanto lo stesso avrebbe arbitrariamente e ingiustificatamente interrotto qualsiasi prestazione sportiva a far data dal 10.05.2018, a seguito della partita disputata contro la società Città di Gela.
Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni contestando quanto ex adverso dedotto, eccepito, richiesto e prodotto chiedendo, pertanto, il rigetto del gravame con la conferma della decisione della CAE, e la condanna della ASD Città di Acireale 1946, anche in solido con la ASD Acireale, alle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 33, comma 14, CGS, delle spese legali.
Con separata ordinanza, codesto Tribunale, chiedeva, prima, chiarimenti alle parti in merito alla documentazione prodotta, concedendo, all’uopo, termine sino al 05.04.2019 per il deposito di note illustrative e, successivamente, domandava l’audizione personale del calciatore e dell’ex Presidente della ASD Acireale all'udienza del 15.04.2019.
La vertenza è stata quindi discussa e decisa alla riunione del 15.04.2019. Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
A seguito dell’esame della documentazione prodotta risulta, infatti, che:
- la documentazione prodotta dalla ASD Città Di Acireale è inammissibile in quanto non idonea ad attestare l’avvenuto pagamento degli importi reclamati e le relative imputazioni;
- il calciatore ha fornito originale della documentazione medica attestante l’insorgenza di un infortunio relativo al periodo in contestazione.
Inoltre, tanto il calciatore, sentito personalmente, quanto l’ex Presidente della ASD Acireale, a mezzo note scritte, confermano la circostanza che gli assegni, non incassati dall’atleta e dallo stesso riconsegnati, fossero stati emessi non sul conto della società ma su quello personale dell’ex Presidente della reclamante e, quindi, consegnati al calciatore esclusivamente a garanzia del debito della società.
Conseguentemente, ad oggi, il calciatore risulta ancora creditore degli importi de quibus. La decisione della C.A.E. risulta, pertanto, correttamente adottata.
Tanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Città Di Acireale 1946 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.
Dispone addebitarsi la tassa.
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