F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE del 15 Aprile 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 125 DELLA SOCIETÀ USD DRO ALTO GARDA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MELCHIORI LORENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 183/CAE-LND del 20.12.2018.

RECLAMO N°. 125 DELLA SOCIETÀ USD DRO ALTO GARDA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MELCHIORI LORENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 183/CAE-LND del 20.12.2018.

Con reclamo 20.8.2018 il calciatore Lorenzo Melchiori adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della USD Dro Alto Garda Calcio al pagamento dell’importo di € 9.000,00, a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 183/1 CAE del 20.12.2018, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la USD Dro Alto Garda Calcio al pagamento in favore dello stesso della somma di € 9.000,00, quale importo residuo della Maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico.

Con  reclamo  27.12.2018,  la  USD  Dro  Alto  Garda  Calcio  impugnava  la  suddetta  decisione  della

Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma.

La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, rilevava come l’importo di cui alla suddetta decisione (€ 9.000,00), non sarebbe dovuto in quanto il calciatore  Melchiori avrebbe taciuto una patologia congenita pregressa, poi scoperta dalla reclamante nel corso della stagione, che avrebbe compromesso e impedito le prestazioni sportive del calciatore. Sul punto la reclamante allegava diversa documentazione medica a riprova dell’inadempimento del calciatore.

Ritualmente notiziato del reclamo, il calciatore Melchiori inviava tempestive controdeduzioni, eccependo l’inammissibilità delle allegazioni documentali avversarie in quanto già dichiarate inammissibili, perché proposte fuori termine e dunque tardive, dalla CAE.

Nel merito la difesa del calciatore deduceva in ogni caso come  la  stessa  documentazione medica prodotta ex adverso dimostri in realtà che le asserite patologie pregresse sofferte dal Melchiori siano meri infortuni di giochi, subiti dal medesimo calciatore nell’ambito dell’attività sportiva. Al primo infortunio del 26.10.2017, che produceva una lesione al menisco, si aggiungeva poi un secondo infortunio, il 6.12.2017, da trauma (i.e. impatto) con conseguenti fratture intraspongiose. A seguito delle cure mediche il calciatore risultava poi di nuovo disponibile per l’attività sportiva a fine stagione.

La vertenza è stata discussa e decisa all’udienza del 15.04.2019.

Il reclamo della USD Dro Alto Garda Calcio è infondato e deve essere rigettato.

La decisione della CAE appare corretta; le allegazioni documentali prodotte dalla USD Dro Alto Garda Calcio, tardive in primo grado, sono dunque inammissibili anche innanzi questo Tribunale. Le tesi della reclamante risultano dunque del tutte indimostrate. Ad ogni modo sul punto, anche sulla base delle controdeduzioni del calciatore Melchiori, deve comunque rilevarsi come l’esistenza di una pregressa patologia taciuta dal calciatore non trova alcuna conferma nemmeno sulla base dei certificati medici allegati.

Invero il calciatore Melchiori risulta aver subito dapprima una lesione al menisco (infortunio alquanto frequente tra i calciatori) e successivamente - continuando a giocare – una frattura al piatto tibiale. Dunque le patologie del Melchiori più che pregresse e taciute risultano piuttosto normali infortuni di gioco; le tesi della reclamante si confermano pertanto del tutto infondate con conseguente convalida della decisione della CAE.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società USD Dro Alto Garda Calcio e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone incamerarsi la tassa.

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