F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE del 15 Aprile 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 103 DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GURMA MARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

RECLAMO N°. 103 DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GURMA MARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

Con ricorso del 10.08.2018, il calciatore Mario Gurma conveniva la società SSDARL Città Di Campobasso dinanzi la Commissione Accordi Economici LND al fine di ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento dell’importo di € 26.658,00 oltre interessi,  quale  saldo  del corrispettivo dovuto in forza dell’accordo economico intercorso tra le parti ed avente ad oggetto la prestazione dell’attività sportiva del calciatore in favore della società nella stagione sportiva 2017/18.

Il Gurma, a fondamento della domanda, sosteneva di essere creditore della società del predetto importo, in quanto – a fronte di compenso pattuito di € 28.158,00 – la società aveva provveduto a versargli solamente l’importo € 1.500,00.

La società SSDARL Città Di Campobasso non faceva pervenire le controdeduzioni e la Commissione Accordi Economici, con sentenza del 03.12.2018, pubblicata nel C.U. n. 165/CAE- LND, accoglieva il ricorso del calciatore, condannando la società al pagamento - in favore del Gurma - dell’importo richiesto di € 26.658,00.

Con reclamo notificato in data 08.12.2018, la società SSDARL Città Di Campobasso impugnava la predetta decisione, chiedendone l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione dell’importo oggetto della condanna.

La società, nel rilevare che in data 27.07.2018 era intervenuto un cambiamento della compagine sociale, eccepiva l’avvenuto pagamento in favore del calciatore dell’ulteriore importo di € 6.000,00 (in n.4 tranches da € 1.500,00 ciascuna) da parte dei precedenti soci.

In data 11.12.2018 il calciatore Mario Gurma trasmetteva le controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto dell’appello e la condanna della società alla rifusione delle spese di lite.

Il calciatore, infatti, nel dimostrare preliminarmente la validità  e  legittimità  dell’accordo economico, eccepiva l’infondatezza delle difese avversarie, dichiarando di non aver mai ricevuto i dedotti € 6.000,00 da parte della società.

La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 15 Aprile 2019. L’appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Infatti, a fronte della contestazione avanzata dal calciatore, la società non ha fornito alcun tipo di dimostrazione del presunto pagamento degli ulteriori € 6.000,00.

Pertanto, allo stato della documentazione in atti, il credito azionato dal calciatore è fondato, con conseguente, necessaria conferma della sentenza gravata.

Tutto ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società SSDARL Città Di Campobasso e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la società SSDARL Città Di Campobasso al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Gurma Mario, liquidandole in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre oneri se dovuti. Dispone addebitarsi la tassa.

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