F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE del 15 Aprile 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 34 DELLA SOCIETÀ FCD CONEGLIANO 1907 CONTRO LA SOCIETÀ FC CROTONE SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 247 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE CORDAZ ALEX), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.07.2018.

RECLAMO N°. 34 DELLA SOCIETÀ FCD CONEGLIANO 1907 CONTRO LA SOCIETÀ FC CROTONE SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 247 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE CORDAZ ALEX), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.07.2018.

Con atto 27 Settembre 2018, la FCD Conegliano 1907 ha adito questo Tribunale Federale impugnando il provvedimento della Commissione Premi del 13 Luglio 2018, con la quale è stata dichiarata inammissibile la sua richiesta di pagamento del premio alla carriera ex art. 99 bis, richiesto nei confronti della FC Crotone Srl, con riferimento alle stagioni sportive 1995/96 e 1997/98, in seguito al debutto in serie A del calciatore Alex Cordaz, nato il 1 Gennaio 1983, in occasione dello incontro Bologna – Crotone, disputatosi in data 21 Agosto 2016.

La reclamante società, dopo avere precisato di avere già ottenuto il riconoscimento e il pagamento del premio alla carriera per il medesimo calciatore per la stagione sportiva 1996/97, lamenta che la Commissione Premi avrebbe del tutto omesso di prendere in considerazione la stagione sportiva 1995/96,  e avrebbe esaminato la sola stagione 1997/98 dichiarando inammissibile la relativa richiesta perché già valutata dalla Commissione Premi con precedente decisione definitiva del 27.10.2017.

Anche in tale caso, la Commissione Premi avrebbe oggi errato in quanto con detta precedente decisione, che riconosceva il diritto al premio alla carriera per la stagione sportiva 1996/97, aveva rigettato la richiesta per la stagione sportiva 1997/98 in quanto v’era prova del tesseramento del calciatore in favore della richiedente solo fino al 17.1.1997, mentre con il successivo ricorso del 3 Luglio 2018 tale prova – ad avviso della reclamante - deve intendersi raggiunta con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà depositate in atti e riferite al tesseramento del calciatore Cordaz in favore della FCD Conegliano 1907 Srl, per tutte e tre le stagioni sportive 95/96  - 96/97 e 97/98.

La società FC Crotone, ritualmente notiziata del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo : 1) il difetto di legittimazione attiva della reclamante FCD Conegliano 1907 Srl in quanto società diversa dalle Conegliano Calcio titolare del tesseramento del calciatore Cordaz, riservando - in separata sede - al riguardo richiesta di restituzione del premio già versato per la stagione sportiva 1996/97; 2) il giudicato in ordine alla stagione sportiva 1997/98 in quanto già oggetto di analoga richiesta rigettata dalla Commissione Premi con provvedimento definitivo del 2.11.2016; 3) la inammissibilità del reclamo in quanto inviato solo in data 27 Settembre 2018 oltre il termine perentorio di giorni 30 previsto dalla normativa federale; 4) la prescrizione del diritto al premio che andava azionato entro il 30 giugno 2018; 5) in ogni caso, la mancanza di prova del tesseramento del calciatore Cordaz in favore della Conegliano Calcio.

Nel corso del giudizio il Tribunale ha acquisito la documentazione relativa  agli  storici  delle società FCD Conegliano 1907 Srl e Conegliano Calcio, nonché quella relativa alle modalità e tempistiche della spedizione postale alle parti della decisione della Commissione  Premi  in questa sede reclamata.

È stata altresì acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà richiesta dal Tribunale al calciatore Cordaz, in alternativa alla sua comparizione personale, per rendere informazioni utili circa il suo tesseramento nelle stagioni sportive in questione.

Alla riunione del 15 Aprile 2019 il reclamo è stato quindi discusso dalle parti e deciso.

Il reclamo, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere parzialmente accolto.

In via preliminare, il ricorso deve essere dichiarato tempestivo e quindi ammissibile.

Emerge infatti allo stato degli atti, che la missiva contenente la decisione della Commissione Premi in questa sede impugnata non è neanche pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario FCD Conegliano 1907 Srl per irreperibilità di quest’ultimo, attestata dall’agente postale in data 27 Luglio 2018.

Ne deriva che l’unico dies a quo che può rilevare, è il giorno 28 Agosto 2018 data della comunicazione pec con la quale la FCD Conegliano 1907 Srl ha comunicato alla Commissione Premi di avere appreso della decisione sul sito web della FIGC, chiedendone copia.

Il ricorso inviato il successivo 27 Settembre 2018 deve quindi ritenersi tempestivo.

La sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva della FCD Conegliano 1907 Srl è infondata in quanto è stato accertato che la Conegliano Calcio, titolare del tesseramento in esame, in data 31.12.2011 è confluita per fusione nella FCD Conegliano 1907 Srl con il medesimo numero di matricola.

Deve essere disattesa anche l’eccezione di prescrizione del diritto formulata dalla FC Crotone Srl perché, seppur è vero che la prescrizione maturava al 30 giugno 2018 (cioè al termine della stagione sportiva successiva all’insorgere del diritto – esordio 21 Agosto 2016 - s.s. 2016/2017) la richiesta di pagamento del premio alla carriera da parte della FCD Conegliano 1907 Srl, è stata inviata alla Commissione Premi con raccomandata, con avviso di ricevimento, inviata tempestivamente in data 28 giugno 2018.

Per la stagione sportiva 1997/98, la contestata declaratoria di inammissibilità della Commissione Premi è condivisa da questo Tribunale in quanto la relativa richiesta della FCD Conegliano 1907 Srl, era stata già esaminata e disattesa dalla Commissione Premi con provvedimento del 2 Novembre 2016, non appellato e quindi definitivo che, con valore di giudicato, ne preclude il riesame.

Rimane quindi da considerare il diritto al premio alla carriera riferito alla stagione sportiva 1995/96 in ordine alla quale, questo Tribunale, reputa raggiunta la prova ai fini dell’art. 99 bis NOIF, pur in mancanza dei cartellini del tesseramento.

Avuto riferimento  alla nota circolare  n.  7 del 2007, la dichiarazione  del Comitato Regionale Veneto in atti, attestante il tesseramento del calciatore Alex Cordaz in favore della reclamante società (medesima matricola) dalla stagione sportiva 1995/96 alla stagione sportiva 1998/99, rappresenta già conferente prova del tesseramento ai fini dell’art. 99 bis delle NOIF.

A ciò si aggiungano le conformi dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte dalla reclamante, con le quali soggetti tesserati (accompagnatore, allenatore, medico sociale) confermano il tesseramento del calciatore Alex Cordaz in favore della società reclamante nella stagione sportiva 1995/96 in esame.

Tali dichiarazioni, infatti, rese nella suddetta forma e quindi nella consapevolezza della responsabilità penale assunta nel caso di affermazioni non veritiere, offrono rilevante e compiuta prova del tesseramento.

Si deve infine rilevare il contegno non collaborativo, se non reticente, del calciatore Alex Cordaz il quale, non solo non ha mia dato riscontro alla richiesta inviatagli dalla FCD Conegliano 1907 Srl, con raccomanda con avviso di ricevimento del 27 Dicembre 2017, con la quale si chiedeva conferma del tesseramento ma, convocato per il medesimo motivo da questo Collegio, ha fatto pervenire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, datata 4 Aprile 2019, nella quale in modo inverosimile dichiara di non ricordare nulla di preciso in ordine al tesseramento in favore della Conegliano Calcio.

Ravvisa al riguardo questo Tribunale, la violazione da parte del calciatore Alex Cordaz dell’art. 1 del CGS e dispone quindi la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla società FCD Conegliano 1907, dichiara la società FC Crotone Srl tenuta al pagamento in favore della società ricorrente dell’importo di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00), a titolo di premio ex art. 99 bis NOIF relativamente al tesseramento del calciatore Cordaz Alex nella s.s. 95/96.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di valutare il comportamento del calciatore Cordaz Alex in relazione alla dichiarazione resa in data 4.4.2019 e spedita in data 5.4.2019 a questo Tribunale.

Nulla per la tassa.

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