F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE del 15 Aprile 2019 (dispositivo) RICORSO N°. 92 DELLA SOCIETÀ ASD COMO 1907 SRL CONTRO LA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA AVVERSO IL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA INCASSO IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA – CATANIA CALCIO SPA VS ASD COMO 1907 SRL DEL 29.07.2018.

RICORSO N°. 92 DELLA SOCIETÀ ASD COMO 1907 SRL CONTRO LA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA AVVERSO IL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA INCASSO IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA – CATANIA CALCIO SPA VS ASD COMO 1907 SRL DEL 29.07.2018.

Con reclamo proposto in data 3.12.2018 la società Como 1907 a r.l. ha adito  l’esponente Tribunale Federale per ottenere il riconoscimento ed il pagamento della quota di partecipazione sull’incasso, pari al 50% dell’incasso lordo della biglietteria dedotti gli oneri fiscali e le spese di affitto del campo e di organizzazione forfettaria nella misura del 10% dell’incasso netto, della gara di primo turno eliminatorio di “Coppa Italia” disputata presso lo Stadio del Catania Calcio il 29.07.2018 tra il Catania ed il Como.

Richiamando il Comunicato Ufficiale Lega Serie A n. 1 del 9.7.2018 (punto 11) che regola la distribuzione degli incassi delle competizioni di Coppa Italia, la reclamante precisa che nonostante i reiterati solleciti e le diffide in tal senso inoltrate la società Catania Calcio non ha provveduto a corrispondere quanto dovuto ed ammontante all’importo di € 10.874,47, determinato calcolando il 50% dell’importo di € 21.748,93 che risulta detraendo dall’incasso della gara di cui al Modello C1 di € 24.165,46 le spese forfettarie pari ad € 2.416,55.

Conclude pertanto chiedendo che, accertato che la quota incasso imponibile della gara in questione ammonta ad € 24.165,48, la società Catania Calcio Spa sia condannata al pagamento della somma di € 10.874,47, ovvero quella somma Maggiore e/o minore accertata in corso di causa, oltre interessi di mora ex art. 5 D. Lgs n. 231 del 2002 dal 29.7.2018 al saldo, nonché spese del giudizio.

La società Catania Calcio Spa non ha depositato controdeduzioni, limitandosi a fare pervenire in data 8.2.2019 una nota con la quale ha dichiarato di avere provveduto al pagamento di parte dell’importo rivendicato, tant’è che in occasione dell’udienza tenutasi il 12 Febbraio 2019 il difensore della reclamante Como 1907 Srl ha chiesto rinvio per lo svolgimento di trattative di bonario componimento.

All’udienza del 15 Aprile 2019 è comparso il solo difensore della reclamante il quale, confermato l’intervenuto pagamento della sola somma di € 3.625,00, ha insistito per la condanna della Catania Calcio Spa al pagamento del residuo, oltre spese di lite e condanna per lite temeraria. La vertenza è stata quindi trattenuta in decisione.

Il reclamo è fondato e và pertanto accolto nei limiti di quanto qui di seguito precisato.

Risulta dalla documentazione prodotta che la gara di Coppa Italia tra le squadre del Catania e del Como avuto regolare svolgimento il 29 Luglio 2018 presso lo Stadio del Catania Calcio e che all’esito dell’incontro la società ospitante non ha corrisposto la quota incasso alla società ospitata.

Dalla documentazione acquisita e segnatamente dal Modello C1 Siae redatto dalla Catania Calcio Spa, e non contestato, emerge che l’incasso lordo della gara in questione ammonta ad euro 24.165,48, mentre oneri fiscali e spese organizzative ammontano in quota forfettaria ad € 2.416,55.

Ne consegue, quindi, che l’incasso netto effettivo ammonta ad € 21.748,93 e che la quota a favore della società ospitata è pari alla metà, vale a dire ad euro 10.874,47.

Considerato altresì che la reclamante ha dato atto di avere ricevuto un acconto di € 3.625,00, l’importo residuo spettante alla società reclamante ammonta quindi ad € 7.249,47,

Và quindi accolta la domanda di condanna azionata dalla Como 1907 Srl nella ridotta misura così determinata, oltre  gli interessi legali dalla data della pronuncia, non potendosi accogliere la richiesta di liquidazione degli interessi di mora ex art. 5 D. Lgs 231/2002 atteso che la fonte del diritto azionato non è di natura negoziale (vale a dire su transazione commerciale), bensì di natura regolamentare.

Riconosciuta, infine, la refusione delle spese di lite come liquidate in dispositivo a fronte dei reiterati solleciti inoltrati alla debitrice, non può invece accogliersi la domanda di condanna per lite temeraria atteso che la Catania Calcio Spa è rimasta contumace e la richiesta di rinvio per trattative è stata avanzata dal difensore della reclamante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il ricorso presentato dalla società ASD Como 1907 Srl e, per l’effetto, dichiara la società Calcio Catania Spa tenuta a corrispondere alla società ricorrente la somma residua di € 7.249,47 (Euro settemiladuecentoquarantanove/47) a saldo della quota percentuale di partecipazione all’incasso della gara di Coppa Italia - Catania Calcio Spa vs ASD Como 1907 Srl del 29.07.2018, oltre gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.

Liquida le spese di lite in favore della società ricorrente in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre accessori, ponendole a carico della società Catania Calcio Spa.

Nulla per la tassa.

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