F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE del 15 Aprile 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 111 DELLA SOCIETÀ ASD IL DELFINO FLACCO PORTO CONTRO LA SOCIETÀ ASD ALCYONE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 327 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FREDDI ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 22.11.2018.

RECLAMO N°. 111 DELLA SOCIETÀ ASD IL DELFINO FLACCO PORTO CONTRO LA SOCIETÀ ASD ALCYONE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 327 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FREDDI ALESSANDRO), PUBBLICATA  NEL  C.U.  4/E  DEL 22.11.2018.

Con reclamo in data 18.12.2018, la società ASD Il Delfino Flacco Porto ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 4/E del 22.11.2018, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della società ASD Alcyone Calcio, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Alessandro Freddi, pari ad € 1.147,50, di cui € 918,00 a titolo di premio, ed € 229,50 a titolo di penale.

La ASD Il Delfino Flacco Porto, a fondamento del proprio gravame, sosteneva che il premio di preparazione in questione non fosse dovuto, considerando la controparte non la  penultima società titolare del vincolo annuale (come sancito dalla Commissione Premi), bensì la terz’ultima. A detta dell’appellante – ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al riconoscimento del premio di preparazione – si doveva far riferimento alla Caldora Calcio Pescara (che aveva tesserato il calciatore nella s.s. 2015/16) ed alla stessa appellante, la quale aveva tesserato il calciatore prima con vincolo annuale nella stagione sportiva 2016/17, e successivamente con vincolo pluriennale nella stagione sportiva 2017/18.

Fermo quanto sopra, in ogni caso la ASD Il Delfino Flacco Porto evidenziava la propria buona fede, rilevando di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di premio di preparazione dalla ASD Alcyone Calcio, neppure in via bonaria.

La società ASD Alcyone Calcio non presentava le controdeduzioni e la vertenza veniva decisa in occasione della riunione del 15 Aprile 2019.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Infatti, per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Riccardo Freddi è stato tesserato per la ASD Il Delfino Flacco Porto prima con vincolo annuale nella stagione 2016/17 e poi con vincolo  pluriennale nella successiva stagione 2017/2018, mentre la società ASD Alcyone Calcio lo ha tesserato  con vincolo annuale sino alla stagione 2014/15.

Tra i tesseramenti intercorsi in favore delle odierne parti in causa, il calciatore era stato tesserato - sempre con vicolo annuale - dalla Caldora Calcio Pescara nella stagione sportiva 2015/16.

In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la società resistente quale penultima società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, la stagione sportiva 2016/17 nelle quale il Freddi era tesserato con vincolo annuale con la stessa ASD Il Delfino Flacco Porto.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Il Delfino Flacco Porto e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

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