F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE del 15 Aprile 2019 (dispositivo) RICORSO N°. 76 DELLA SOCIETÀ OLBIA CALCIO 1905 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO SRL – AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DELL’ACCORDO CONTRATTUALE IN ORDINE ALLA FORNITURA DI SERVIZI PER LO STADIO COMUNALE “BRUNO NESPOLI” DI OLBIA, STIPULATO TRA LE PARTI IN DATA 15.06.2017.

 

RICORSO N°. 76 DELLA SOCIETÀ OLBIA CALCIO 1905  SRL  CONTRO  LA  SOCIETÀ  ARZACHENA COSTA  SMERALDA  CALCIO  SRL  –  AVVERSO  IL  MANCATO  RISPETTO   DELL’ACCORDO CONTRATTUALE IN ORDINE ALLA FORNITURA DI SERVIZI PER LO STADIO COMUNALE “BRUNO NESPOLI” DI OLBIA, STIPULATO TRA LE  PARTI IN DATA 15.06.2017.

Con reclamo del 16.11.2018 – ritualmente e tempestivamente inviato alla controparte – la società Olbia Calcio 1905 Srl ha adito il presente Tribunale per ottenere la condanna della società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl al pagamento dell’importo di € 22.080,00 oltre interessi moratori nella misura di legge.

A sostegno delle proprie richieste, la reclamante ha dedotto l’esistenza di un contratto stipulato inter partes avente ad oggetto la fornitura di servizi di gestione dello Stadio Comunale “Bruno Nespoli” (tra cui, a titolo esemplificativo, la manutenzione e la pulizia del terreno di gioco e degli spogliatoi) da  prestarsi a  cura della Olbia  Calcio 1905 Srl in  favore della Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl.

In particolare, la reclamante ha affermato:

- di disputare le proprie gare casalinghe di campionato presso lo Stadio Comunale “Bruno Nespoli”, in virtù di autorizzazione rilasciata dal Comune di Olbia;

- che, in vista dell’inizio della stagione sportiva 2017/2018, la Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl necessitasse di un idoneo impianto sportivo presso cui disputare le proprie gare casalinghe;

- che la Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl fosse stata, anch’essa, all’uopo autorizzata dal

Comune di Olbia;

- che, in forza di quanto sopra, le parti abbiano sottoscritto il predetto accordo per un importo pari ad € 60.000, oltre Iva, da pagarsi, da parte della Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl, in dieci rate dell’ammontare di € 6.000 oltre iva cadauna, alle scadenze riportate nello stesso contratto;

- che la Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl si sia resa inadempiente nel pagamento delle ultime tre rate.

La Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl ha presentato proprie controdeduzioni chiedendo la declaratoria di nullità del contratto ed il rigetto delle domande della reclamante.

A sostegno di quanto richiesto, la Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl ha affermato che l’accordo sarebbe nullo per violazione del divieto di sub-concedere l’uso dello Stadio, in quanto, oggetto dello stesso, non sarebbe la fornitura di servizi di gestione dello Stadio, ma la cessione/concessione, da parte della società Olbia Calcio 1905 Srl alla Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl, dell’utilizzo dell’impianto sportivo, con conseguente inosservanza dell’art. 1322 c.c.

All’esito dell’udienza del 29.01.2019, con separata ordinanza, codesto Tribunale, invitava, la Lega Pro a rimettere copia della documentazione depositata dalla Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl relativamente alla disponibilità dello stadio comunale “Bruno Nespoli” ed ordinava, altresì, alla società Olbia Calcio 1905 Srl di depositare copia della eventuale convenzione intercorsa con il Comune di Olbia per l’utilizzo dello stadio, nonché della richiesta in data 30.2.2017, presentata al medesimo Comune di Olbia.

Successivamente, codesto Tribunale, con ulteriore ordinanza, autorizzava le parti ad estrarre copia della documentazione da ultima acquisita dalla Lega Pro e dalla società Olbia Calcio 1905, concedendo, altresì, termine per note e memorie.

La vertenza è stata decisa nella riunione del 15.04.2018.

Il reclamo è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Dall’esame degli atti emerge, infatti, che:

1. la Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl è stata, anch’essa, autorizzata dal Comune di Olbia all’utilizzo dello Stadio Comunale “Bruno Nespoli”; conseguentemente, non risulta ravvisabile alcuna inosservanza del divieto di sub-concessione che comporti la nullità  dell’accordo  de quibus, essendo, quello di specie, un regolare contratto di servizi che non viola, in alcun modo, il divieto di interposizione/somministrazione illecita di manodopera e in materia di prestazioni lavorative.

2. la Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl ha beneficiato dei servizi di gestione dello Stadio Comunale “Bruno Nespoli” resi della Olbia Calcio 1905 Srl senza mai sollevare alcun contestazione al riguardo.

Aggiungasi che la Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl ha, tra l’altro, in parte adempiuto alle proprie obbligazioni con, conseguente, parziale esecuzione all’accordo.

Per quanto sopra, tutte le censure della società resistente sono da ritenersi infondate e devono, pertanto, essere rigettate.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il ricorso presentato dalla società Olbia Calcio 1905 Srl e, per l’effetto, condanna la società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl al pagamento in favore della società ricorrente della somma di € 22.080,00 (ventiduemilaottanta/00) comprensiva di IVA, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo.

Condanna la società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl al pagamento delle spese di lite, liquidandole in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre oneri se dovuti, a favore della società Olbia Calcio 1905 Srl.

Nulla per la tassa.

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